053U1276
053U1276
Istituzione di istituti tecnici industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1953 n. 1276)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici industriali gia' in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 10 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1952, sono istituiti:
a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637 ;
b) l'indirizzo specializzato per "radiotecnici" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Chieti, istituito con regio decreto 17 settembre 1936, n. 1932 .
Nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi ai suddetti indirizzi specializzati.
Art. 2
A decorrere dalla stessa data e' soppressa la scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale statale "Omar" di Novara.
Sono di conseguenza soppressi tutti i posti di ruoli e non di ruolo previsti per della scuola, dalla tabella organica del suddetto Istituto approvata con regio decreto 1 maggio 1941, n. 610 .
Art. 3
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
I contributi a carico dello Stato per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A
Indirizzi specializzati di istituti tecnici industriali, istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1952
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Prospetto del contributi per il funzionamento degli indirizzi specializzati Istituiti presso gli istituti tecnici industriali statali, a decorrere dal 1 ottobre 1952
Parte di provvedimento in formato grafico