Monitoring Gesetzessammlung

055U0610

IT - DPR

055U0610

Costituzione del comune di Mattinata (Foggia). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 giugno 1955 n. 610)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze 2 maggio, 29 e 30 giugno, 15, 16 e 22 settembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo in data 22 settembre 1947, n. 53, e 11 aprile 1953, n. 2, della Deputazione provinciale in data 4 novembre 1947, n. 1511, e del Consiglio provinciale di Foggia in data 19 agosto 1953, n. 39, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

La frazione Mattinata e' distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse ai presente decreto.

Art. 2

Il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Monte Sant'Angelo ed il costituito comune di Mattinata, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Mattinata, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 giugno 1955 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 153. - E. GRECO
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