055U0433
055U0433
Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la Repubblica Dominicana, concluso a Ciuad Trujillo il 18 febbraio 1954 e del relativo scambio di Note avvenuto a Ciudad Trujillo l'11 ed il 12 marzo 1954. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1955 n. 433)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale fra l'Italia e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 18 febbraio 1954 ed ai relativo scambio di Note avvenuto a Ciudad Trujillo l'11 ed il 12 marzo 1954, a decorrere dalla data prevista nell'articolo XII dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - GAVA - MARTINELLI - VILLABRUNA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla corte dei conti, addi' 16 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 193. - CARLOMAGNO
Accordo- art. I
Accordo commerciale fra la Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana
Il GOVERNO d'ITALIA e il GOVERNO della REPUBBLICA DOMINICANA,
animati dal desiderio di ampliare e d'intensificare le relazioni commerciali fra i due Paesi, hanno risolto concertare in Accordo Commerciale, destinato a questo scopo, nominando a tale effetto i loro rispettivi plenipotenziari:
Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza il Signor Antonio COTTAFAVI, Ambasciatore
Straordinario e Plenipotenziario d'Italia,
Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica Dominicana:
Sua Eccellenza il Signor Dott. Joaquin BALAGUER, Segretario di
Stato per le Relazioni Estere e per il Culto,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed aver comprovato che sono nella buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il
trattamento incondizionato ed illimitato della nazione piu' favorita senza pregiudizio di quanto stipulato all'articolo V per tutto cio' che concerne i diritti doganali e qualunque altro diritto o imposta dovuta per la importazione ed esportazione, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto all'importazione quanto all'esportazione il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe, l'importazione temporanea, la riesportazione e il transito, in genere, delle merci, nonche' le regole, le formalita' e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.
Accordo- art. II
Articolo II
Per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati
nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti gli stessi prodotti originari di qualsiasi terzo Paese.
Accordo- art. III
Articolo III
Parimenti, i prodotti naturali fabbricati o manufatturati nel
territorio di una delle Alti Parti Contraenti, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale a diritti, tasse o imposizioni diverse e piu' elevate, ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti gli stessi prodotti destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.
Accordo- art. IV
Articolo IV
Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente
concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alte Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un terzo Paese o destinati ad un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente agli stessi prodotti originari dell'altra Parte o destinati al territorio di questa.
Accordo- art. V
Articolo V
Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti, i
favori, i vantaggi, le concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti, attualmente accordi o nel futuro possa accordare:
a) a paesi limitrofi al fine di facilitare o sviluppare il
traffico delle frontiere;
b) in virtu' di unioni doganali o di zone di libero scambio, o di
accordi regionali gia' conclusi o che potranno essere conclusi nell'avvenire, od in virtu' di accordi provvisori tendenti alla istituzione d' unioni doganali o di zone di libero scambio, o alla creazione d'accordi regionali;
c) a quei territori che hanno uno speciale Statuto internazionale
o a quei territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria;
d) alle merci importate in Italia sotto regime speciale d'origine
e provenienza del Regno Unito della Libia;
e) ai privilegi e vantaggi, che una delle Parti Contraenti
accorda o accorderebbe in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi e che organizzi in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio, o dei servizi o che provveda alla loro sicurezza.
Ugualmente si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole
precedenti, i favori, i vantaggi, le concessioni o esenzioni accordati attualmente o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino ed alla Citta' del Vaticano.
Accordo- art. VI
Articolo VI
Nulla di quanto stipulato nei presente Accordo sara' interpretato come impedimento affinche' ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative:
a) alla sicurezza pubblica;
b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;
c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di
animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;
d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o
archeologico;
e) al commercio di oro o argento;
f) alle misure fiscali e di polizia tendenti ad estendere ai
prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali;
g) ai monopoli di Stato attualmente esistenti o che potranno
essere istituiti in futuro.
Accordo- art. VII
Articolo VII
Le Autorita' competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti
potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle Autorita' consolari rispettive del Paese importatore.
Accordo- art. VIII
Articolo VIII
Le navi appartenenti ad una delle Alte Parti godranno nei porti
dell'altra Parte, per quel che concerne tasse, diritti, imposte, servizi o facilitazioni, dello stesso trattamento accordato alle navi della nazione piu' favorita.
Resta inteso che nessuna delle due Parti Contraenti potra' invocare
dall'altra Parte, il beneficio dell'applicazione della clausola della nazione piu' favorita, per ottenere vantaggi piu' ampi di quelli che essa stessa accorda all'altra Parte Contraente.
Accordo- art. IX
Articolo IX
Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a facilitare al massimo gli
scambi commerciali tra i due Paesi al fine di mantenerli al piu' alto livello possibile.
A tal uopo si concederanno il trattamento piu' favorevole possibile
nella reciproca concessione delle autorizzazioni di importazione e di esportazione, concessione che verra' effettuata in base alle modalita' tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia in ciascuno dei due Paesi.
Accordo- art. X
Articolo X
I pagamenti tra i due Paesi si effettueranno in valuta liberamente trasferibile (dollari U.S.A.) con l'osservanza delle norme in vigore in ciascuno di essi.
Accordo- art. XI
Articolo XI
Le Alte Parti Contraenti rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinche' possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni a base di compensazione privata in conformita' con le rispettive disposizioni di legge.
Accordo- art. XII
Articolo XII
Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio delle ratifiche, le parti convengono pero' di farlo entrare in vigore a titolo provvisorio mediante scambio di Note, il piu' presto possibile. Esso avra' la validita' di un anno e verra' successivamente rinnovato tacitamente di anno in anno a meno che non sia denunciato da una delle Parti con preavviso di tre mesi dalla data della sua scadenza.
In fede di che i plenipotenziari firmano e sigillano il presente
Accordo in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, ugualmente autentici, nella Ciudad Trujillo, Capitale della Repubblica Dominicana, il giorno diciotto del mese di febbraio dell'anno millenovecentocinquantaquattro.
Per il Governo della Repubblica italiana
ANTONIO COTTAFAVI
Per il Governo della Repubblica Dominicana
JOAQUIN BALAGUER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE
Parte di provvedimento in formato grafico