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053U0606

IT - DPR

053U0606

Istituzione presso il Ministero delle finanze di ruoli transitori per il personale di ruolo gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1953 n. 606)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale di ruolo gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministero delle finanze e del personale operaio permanente, gia' alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero delle finanze; Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ; Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262 , e successive modificazioni; Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Presso il Ministero delle finanze - Amministrazione centrale - sono istituiti a decorrere dal 1 gennaio 1950 i ruoli transitori per il personale di ruolo, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2

I ruoli transitori sono quali risultano dalle tabelle A, B, C, D, allegate al presente decreto.

Art. 3

Il ruolo transitorio per il personale di gruppo A del Servizio tecnico agrario e' aperto: le promozioni ai gradi 8°, 7° e 6° possono conferirsi per anzianita' congiunta al merito, dopo una permanenza di sei anni in ciascuno dei gradi rispettivamente inferiori.

Art. 4

Per il personale di ragioneria di gruppo B resta in vigore la norma prevista dall'art. 2 del reale decreto 4 ottobre 1942, n. 68, circa il periodo richiesto per la ammissione agli esami di merito distinto e di idoneita' per la promozione al grado di primo ragioniere.

Art. 5

Il personale subalterno sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto come segue:
il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;
il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.
L'inquadramento nel grado di sorvegliante capo, di cui al comma precedente, potra' essere disposto anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze che si verificheranno nel grado medesimo.
All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.
Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412 .

Art. 6

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, provvedera' al trasferimento nei ruoli transitori dei personale compreso nell'elenco indicato all'art. 1.

Art. 7

Al personale iscritto nei ruoli transitori sono applicabili per tutto quanto non espressamente col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8

Il personale operaio permanente (salariato), gia' addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero delle finanze e compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1 gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio.
A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato atta Corte dei conti, addi' 21 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 130. - CARLOMAGNO

Allegato

Ruoli transitori del Ministero delle finanze per il personale di ruolo gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la donazione della Corona.
TABELLA A
Ruolo transitorio per il personale di ragioneria di gruppo B:
Numero
Grado Qualifica dei posti
6° - Ispettore superiore di ragioneria..................... 1
7° - Capo sezione di ragioneria............................ 2
8° - Ragioniere capo....................................... 3
9° - Primo ragioniere...................................... 3
10° e 11° - Ragioniere e vice ragioniere.................... 2
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Totale... 11
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Visto:
Il Presidente dei Consiglio dei Ministri
DE GASPERI
Il Ministro per le finanze
VANONI
IL Ministro per il tesoro
PELLA
TABELLA B
Ruolo transitorio per il personale di gruppo A del servizio tecnico-agrario:
Numero
Grado Qualifica dei posti
dal n. 9° al 6° Agente agronomo............................. 2
Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI
Il Ministro per le finanze
VANONI
IL Ministro per il tesoro
PELLA
Tabella C
Ruolo transitorio per il personale di gruppo C del servizio tecnico agrario:
Numero
Grado Qualifica dei posti
9° - Assistente agrario principale........................ 3
10° - Assistente agrario di 1ª classe...................... 3
11° - Assistente agrario di 2ª classe...................... 4
12° - Assistente agrario di 3ª classe...................... 2
---
Totale... 12
---
Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI
Il Ministro per le finanze
VANONI
Il Ministro per il tesoro
PELLA
TABELLA D
Ruolo transitorio per il personale subalterno:
Numero
Qualifica dei posti
Sorvegliante capo........................................... 4
Sorvegliante di 1ª classe................................... 7
Sorvegliante di 2ª classe................................... 9
Sorvegliante di 3ª classe................................... 9
----
Totale... 29
----
Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI
Il Ministro per le finanze
VANONI
Il Ministro per il tesoro
PELLA
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