048U0152
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Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948 n. 152)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281 , 28 gennaio 1932, n. 58 , 29 marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , sono stabiliti nella seguente misura:
1) agenti di cambio............................... Lit. 2.000 2) rappresentanti di agenti di cambio:
per il primo rappresentante.................... Lit. 3.000 per i successivi............................... " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio:
per il primo impiegato......................... " 1.000 per i successivi............................... " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio.................. " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel re-
cinto delle banche e banchieri....................... " 15.000 6) impiegati di banche............................ " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remis
sori................................................. " 9.000 8) fattorini in divisa............................ " 2.000 9) osservatori di istituti di credito autorizzati
a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n.
815 , ad accedere nel recinto delle grida............. " 25.000
Art. 2
I diritti di quotazione di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , sono modificati come appresso:
1) diritto fisso annuo............................ Lit. 1.000 2) diritto proporzionale per ogni milione o fra-
zione di milione di capitale nominale (per i primi
dieci)............................................... " 240 3) in piu per ogni milione o frazione di milione
oltre i primi dieci e fino a trenta.................. " 180 4) in piu per ogni milione o frazione di milione
oltre i primi trenta................................. " 150
Art. 3
Il canone annuo per l'uso di tavoli, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415 , e' stabilito nella misura di Lit. 5.000 e di Lit. 10.000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 1948 DE NICOLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 63. - FRASCA