048U1694
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Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1948 n. 1694)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204 , col quale viene data esecuzione agli Accordi internazionali in materia telegrafica, telefonica e radiotelegrafica stipulati a Madrid tra l'Italia ed altri Stati il 9-10 dicembre 1932; Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868 , che da' esecuzione agli Atti stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo 4-8 aprile 1938; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:
1. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;
2. Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni
3. Protocollo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni;
4. Regolamento delle radiocomunicazioni;
5. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni 6. Protocollo addizionale a gli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:
1) la ripartizione delle frequenze inferiori a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 17, 20, 28, 29 paragrafo 8 (2), 33, 34, 37 paragrafo 4 (2), 44 paragrafi 8 e 13 (1) e le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 che entreranno in vigore contemporaneamente alla lista internazionale delle frequenze alla data che verra' stabilita dalla Conferenza amministrativa speciale delle radiocomunicazioni, che all'uopo sara' convocata per approvare detta Lista.
Art. 3
Fino a quando non sara' approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente art. 2, resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni revisione del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932:
1) la porzione della tabella di ripartizione delle bande di frequenza da 10 a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) gli articoli 5, 6, 9, 15, 16, 21, 24 paragrafo 3 (1) b), 31, 32, paragrafi 12 e 14 (2) (3);
3) le appendici 1, 2, 3, 8, 9 e 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - VANONI - PACCIARDI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 115. - FRASCA