048U1138
048U1138
Modificazione della misura del contributo dovuto per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948 n. 1138)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692 , per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 697 , contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1215 , per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto alla quale e' dovuto il contributo degli assegni familiari nel settore dell'industria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 , per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza della quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810 , per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , per la istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , e' fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 91. - VENTURA