Monitoring Gesetzessammlung

050U0559

IT - DPR

050U0559

Diritti di quotazione dei titoli in borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950 n. 559)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova; Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113 , 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416 , i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162 , 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, n. 1238 , con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta; Vista la deliberazione in data 28 marzo 1950, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Per le nuove ammissioni alla quotazione ufficiale, la tassa di quotazione di cui al decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1238 , spettante alla Camera di commercio di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la relativa Borsa valori, e' dovuta per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre viene ridotta alla meta' per quelli ammessi nel secondo semestre.

Art. 2

A partire dal 1 gennaio 1951, la tassa di quotazione dovuta alla Camera di commercio di Genova, per tutte le quotazioni ufficiali alla propria Borsa valori, non potra', superare l'analoga tassa corrisposta alla competente Camera di commercio, per la quotazione nella Borsa piu' vicina alla sede delle Societa' o degli Enti emittenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 2. - CONSOLI
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