Monitoring Gesetzessammlung

051U1054

IT - DPR

051U1054

Modificazione al regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1951 n. 1054)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384 , che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e col decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323 ; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del regolamento per gli acquisti in economia, da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384 , e modificato con decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 611 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 323 , e' cosi' modificato:
"Quando le condizioni locali lo richiedano, o debbasi urgentemente provvedere a commissioni per le quali il termine di resa, previsto in epoca determinata, non consenta l'indugio necessario alla stipulazione di regolare contratto nelle forme di legge, e purche' la spesa per ogni fornitura di ciascun genere non ecceda le L. 600.000, possono le direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena provvedere in economia:
1) all'acquisto dei viveri e di quant'altro occorra pel mantenimento dei condannati e dei ricoverati;
2) all'acquisto delle materie da lavoro, nonche' di macchinario industriale ed agricolo ed attrezzi da lavoro;
3) all'acquisto di effetti di vestiario ed armamento per il Corpo degli agenti di custodia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte del conti, addi' 6 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 8. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht