Monitoring Gesetzessammlung

049U0997

IT - DPR

049U0997

Aliquota dei maggiori dei carabinieri e di amministrazione da collocare nella riserva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 luglio 1949 n. 997)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543 ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le aliquote entro le quali, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543 , i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , sono fissate come segue:
maggiori dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
maggiori di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . 100

Art. 2

I collocamenti nella riserva di cui al precedente art. 1 saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque non anteriore a quest'ultima data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 luglio 1949 EINAUDI PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 13. - FRASCA
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