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083U1251

IT - DPR

083U1251

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983 n. 1251)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
ecologia preistorica;
mineralogia sistematica;
sedimentologia;
geopedologia;
micologia;
biologia delle popolazioni umane.

Art. 2

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
microbiologia applicata;
citochimica ed istochimica;
embriologia sperimentale;
embriologia comparata;
farmacologia molecolare;
tossicologia.

Art. 3

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
geologia del quaternario;
geodinamica;
geologia storica;
esplorazione geologica del sottosuolo;
campionatura e valutazione dei giacimenti;
petrografia applicata;
petrologia;
mineralogia applicata;
minerogenesi e giacimentologia;
paleontologia stratigrafica;
geomorfologia.
Nel medesimo articolo gli insegnamenti di "rilevamento geologico con prospezioni applicative" e di "paleobotanica" mutano rispettivamente la denominazione in "rilevamento geologico" e "paleontologia vegetale".
Inoltre sono soppressi dall'elenco degli insegnamenti complementari i seguenti insegnamenti:
geofisica mineraria;
geologia nucleare;
sismologia;
geomagnetismo;
tecnica dei sondaggi;
tecnica delle miniere;
preparazione dei minerali;
elementi di diritto, economia e legislazione sociale.

Art. 4

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
Indirizzo didattico:
statistica matematica;
topologia;
analisi numerica;
equazioni differenziali;
teoria dei gruppi;
teoria delle decisioni.
Indirizzo generale:
analisi numerica;
equazioni differenziali;
teoria dei gruppi;
teoria della misura e sue applicazioni al calcolo delle probabilita'.
Indirizzo applicativo:
analisi superiore;
geometria differenziale;
geometria superiore;
logica matematica;
analisi numerica;
equazioni differenziali;
ricerca operativa;
teoria dei gruppi;
teoria e metodi di ottimizzazione;
linguaggi e programmazione;
teoria delle decisioni.

Art. 5

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
metodi per il trattamento dell'informazione;
tecniche numeriche e analogiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1984 Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 315
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