082U0457
082U0457
Adeguamento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982 n. 457)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 , e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 , recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sono stati variati, a decorrere dal 1 gennaio 1978, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 ;
Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo 1976-1981 hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 115,0 e 104,3 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 167,5 e 125,7;
Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1976-1980 hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , cosi' come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , procedere ad una loro variazione in aumento;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
A decorrere dal 1 agosto 1982 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , sono aumentate come segue:
TABELLA A
MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurativa non puo' essere inferiore a lire:
75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.;
100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove;
300.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta;
400.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta;
500.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql;
150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql;
150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
75.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore;
75.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 100.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove;
200.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti;
300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche;
500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche;
50.000.000 per ogni persona danneggiata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 1982 PERTINI MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1982. Registro n. 8 Industria, foglio n. 274