081U0216
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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981 n. 216)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 89 , 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta:
Articolo unico
I primi quattro commi dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , sono sostituiti dai seguenti:
"La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante.
Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso.
La dichiarazione di cui al primo comma puo' essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalita' di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 :
a) dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perche' temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;
b) dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento;
c) dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore eta' o riacquista la capacita' ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore eta'.
Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici.
La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validita' fino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 26