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080U0514

IT - DPR

080U0514

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980 n. 514)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

L'art. 104 dello statuto dell'Universita' di Bologna, relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' soppresso.

Art. 2

All'art. 116, relativo al corso di laurea in scienze naturali, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".

Art. 3

All'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisiologia generale, comporta due esami distinti rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".

Art. 4

All'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente comma: "Il corso biennale di fisica sperimentale, comporta due esami distinti, rispettivamente alla fine del primo e del secondo anno di corso".

Art. 5

All'art. 119 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La discussione di una dissertazione scritta preferibilmente su argomento a carattere sperimentale, da sostenersi dinanzi alla commissione di laurea.
Le modalita' dell'assegnazione e svolgimento delle tesi di laurea sono previste da un'apposita regolamentazione".
Inoltre il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Precede l'esame di laurea un saggio orale di cultura generale in scienze naturali o biologiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1980 Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 11
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