083U0076
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Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. per modificare il termine di scadenza della medesima concessione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 marzo 1983 n. 76)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ;
Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818 ;
Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497 , integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127 ;
Ravvisata l'opportunita' di anticipare la scadenza della predetta convenzione per ragioni tecniche attinenti ai servizi concessi e per motivi riguardanti la situazione gestionale della societa' Radiostampa;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 21 ottobre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., concernente la modifica della durata della concessione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1983 PERTINI FANFANI - GASPARI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 marzo 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 24
Convenzione
CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIO-STAMPA S.P.A.
Vista la convenzione 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818 ;
Premesso che:
la Radiostampa S.p.a. ha in concessione sino al 1992 lo espletamento dei servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa ad uso pubblico;
le norme tecniche limitative fissate nella concessione rilasciata alla Radiostampa S.p.a. non consentono di sopperire alle crescenti esigenze degli organi di stampa sempre piu' interessati ai nuovi servizi di telematica;
la limitazione di attivita' e quindi di utenza non consente di espletare in regime di economicita' i servizi concessi anche per effetto della forte spinta inflattiva sui costi di gestione;
perdurando una siffatta situazione di squilibrio ne deriverebbero, inevitabilmente, riflessi negativi per lo svolgimento dei servizi in essere, con conseguente disagio per l'utenza del settore;
i servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa in atto gestiti dalla Radiostampa S.p.a., possono essere svolti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o, a norma delle rispettive convenzioni, dalle concessionarie nazionali di pubblici servizi di telecomunicazioni, con gli altri servizi di tecnica e prestazioni piu' attuali gia' offerti da questi enti, giovandosi inoltre dei benefici che ai fini della economicita' della loro gestione possono derivare dalle economie di scala conseguibili dalle grandi organizzazioni;
il personale della Radiostampa S.p.a. sara' reimpiegato nell'ambito delle concessionarie a partecipazione statale;
non vi sara' soluzione di continuita' nello svolgimento dei servizi durante il trasferimento degli stessi;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dott. Gianni Granzotto, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 12 luglio 1982, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo unico
L'art. 26 della convenzione stipulata in data 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818 , viene sostituito dal seguente:
Art. 26 - Durata della concessione. - La concessione ha durata sino al 31 dicembre 1982.
Roma, addi' 21 ottobre 1982
Per l'Amministrazione
Il direttore generale: dott. Ugo MONACO
Per la societa'
Il presidente: dott. Gianni GRANZOTTO