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082U1080

IT - DPR

082U1080

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982 n. 1080)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
psicoterapia.

Art. 2

Art. 15 - il terzo comma dell'art. 15, relativo alle propedeuticita' degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
chimica e propedeutica biochimica e' disciplina propedeutica alla chimica biologica;
fisica medica, anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale;
fisiologia umana e patologia generale sono propedeutiche alle seguenti discipline: patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia; patologia speciale medica e metodologia clinica - patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e farmacologia sono propedeutiche alla disciplina: anatomia e istologia patologica;
farmacologia e' propedeutica alle seguenti discipline: clinica neurologica, clinica psichiatrica; clinica dermosifilopatica, clinica odontoiatrica, clinica ortopedica, clinica oculistica;
anatomia ed istologia patologica e radiologia sono propedeutiche alle seguenti discipline: clinica medica generale, clinica chirurgica generale, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 3

Art. 18 - il terzo comma dell' art. 18, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, numero 675 , relativo al numero degli allievi iscrivibili per anno al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e' modificato nel modo seguente:
"Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di venti per anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1983 Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 117
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