087U0499
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Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo Unico della legge 16 gennaio 1983, n. 8, recante: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 dicembre 1987 n. 499)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8 : "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , e' abrogato l'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8 , limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.
2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 15