Monitoring Gesetzessammlung

079U0261

IT - DPR

079U0261

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 giugno 1979 n. 261)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall' art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e di indirizzo.
Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, previsti dall' art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 .
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanita' le funzioni di carattere internazionale gia' esercitate dall'O.N.M.I.

Art. 2

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101 , nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .

Art. 3

Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell' art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell' art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 .
Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - ANSELMI - MARCORA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1979 Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 11
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht