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077U1119

IT - DPR

077U1119

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte sul reddito. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1977 n. 1119)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Nell' art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo le parole: "con tale procedura" sono aggiunte le seguenti: "ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 22
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