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077U1106

IT - DPR

077U1106

Nuove norme per l'attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 949 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977 n. 1106)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione delle norme della suddetta legge, Visto l' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , che ha modificato le predette norme legislative ed il conseguente nuovo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406 ; Visto l' art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , che reca ulteriori modificazioni alle leggi surrichiamate; Ritenuta pertanto la necessita' di apportare le occorrenti modifiche alle vigenti disposizioni regolamentari in dipendenza della nuova normativa relativa alla concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento recante nuove norme per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la meccanizzazione in agricoltura recate dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 20

Art. 1

NUOVE NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA MECCANIZZAZIONE IN AGRICOLTURA RECATE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
Art. 1.
Gli istituti di credito agrario e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario che intendano operare con la disponibilita' del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" per la concessione di prestiti ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e/o di mutui ai termini dell' art. 7 del decreto-legge 1 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono le disponibilita' del "Fondo" da ripartire.
Nella domanda deve essere indicata l'azione che l'istituto si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonche' la zona nella quale intende svolgere l'azione medesima.

Art. 2

Art. 2.
L'assegnazione delle quote di anticipazione a valere sulla disponibilita' del "Fondo" viene effettuata nei confronti degli istituti ed enti predetti con le modalita' previste dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, art. 11 , convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 .

Art. 3

Art. 3.
Gli agricoltori che intendano fruire delle agevolazioni creditizie del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" devono avanzare domanda, di prestito o di mutuo, al competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza, all'istituto di credito prescelto tra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni del "Fondo" medesimo.
Detto organo, esperita l'istruttoria tecnica, trasmettera' all'istituto di credito designato dall'interessato la domanda ed il relativo nulla osta alla concessione del finanziamento o, in caso di rigetto, la comunicazione della determinazione adottata.

Art. 4

Art. 4.
I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti ed enti i quali si cauteleranno mediante le garanzie della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni o con altra garanzia ritenuta idonea.
Il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'emettere il proprio nulla osta, dovra' pronunciarsi sulla convenienza tecnica ed economica degli acquisti preventivati in relazione allo stato ed all'ordinamento produttivo dell'azienda interessata.
Nei casi di mutuo garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terra' presente anche l'incremento di produttivita' che dall'esecuzione delle opere potra' derivare al fondo medesimo, nonche' l'efficienza complessiva dell'azienda.
Dal nulla osta del predetto organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, dovra' inoltre risultare la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti e per le stesse attrezzature da finanziare con il prestito o mutuo agevolato.

Art. 5

Art. 5.
L'esame delle domande per la concessione dei prestiti o mutui verra' espletata dagli istituti ed enti entro la fine di ogni mese.
Saranno accolte con priorita', anche fino alla concorrenza dell'intera somma attribuita in anticipazione, le domande presentate da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli od associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti.
Successivamente saranno prese in esame le domande prodotte da aziende associate, da piccole aziende, da istituti o scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale, enti di sviluppo ed associazioni di agricoltori legalmente riconosciute che si propongano l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature per la costituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria nonche' infine da medie e grandi aziende.
Potranno inoltre formare oggetto di esame le domande avanzate da imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 2083 del codice civile e risultino iscritte come imprese artigiane presso le locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Per la classificazione di coltivatori diretti, piccole e medie aziende si applicano le norme di cui all' art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .

Art. 6

Art. 6.
I consigli di amministrazione, i comitati centrali di credito e gli altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto anticipazioni, quando non ritengano di poter senz'altro decidere sulle richieste di concessioni di prestiti o mutui in conformita' dei nulla osta regionali, invitano l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano interessata a fare intervenire all'adunanza, per la trattazione dell'affare, un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.

Art. 7

Art. 7.
I prestiti per l'acquisto di macchinario possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria, fatto salvo quanto previsto dall' art. 5 della legge 28 dicembre 1957, n. 1306 .
Nella denominazione "macchine agricole" sono compresi tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende stesse, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice, con esclusione delle macchine ed attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, le cui spese di acquisto non sono finanziabili con le disponibilita' del "Fondo", per effetto del disposto di cui all' art. 2-quinquies della legge 4 agosto 1971, n. 592 .
Sono altresi' assimilate alle macchine agricole le attrezzature mobili per la copertura e la difesa di colture di pregio di aziende agricole o floricole, nonche', nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria, i mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose.
L'importo del prestito in favore di cooperative agricole, coltivatori diretti singoli od associati, mezzadri, coloni ed affittuari, puo' essere determinato nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Per gli altri operatori agricoli l'importo del prestito non puo' superare il 75% della predetta spesa.
I mutui di durata fino a 10 anni possono essere concessi:
per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorche' dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione;
per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie o condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonche' altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.
L'importo del mutuo in favore di coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli od associati, di mezzadri e coloni e di cooperative agricole costituite dai predetti o da lavoratori agricoli dipendenti e' commisurato all'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.
Per gli altri operatori agricoli il mutuo puo' essere concesso nella misura massima del 75% della predetta spesa.

Art. 8

Art. 8.
Nell'esprimere il nulla osta sulle domande di mutuo nelle quali sia prevista l'esecuzione di opere murarie, il competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano dovra' pronunciarsi circa l'attendibilita' e congruita' dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo nonche' il periodo entro il quale debbano essere eseguite le opere.
Tale periodo non potra' eccedere di regola i sei mesi.

Art. 9

Art. 9.
Nella concessione dei prestiti o dei mutui gli istituti dovranno attenersi oltre che alle norme legislative e regolamentari che regolano il funzionamento del "Fondo" anche alle prescrizioni contenute nelle apposite convenzioni.
Dal canto loro le ditte prestatarie o mutuatarie dovranno impegnarsi a non rivendere le macchine e le attrezzature acquistate ed a non modificare la destinazione delle opere e degli impianti eseguiti per tutta la durata del finanziamento agevolato, pena la decadenza dal beneficio del termine.
In caso di decadenza ai sensi del precedente comma, i versamenti al "Fondo" da parte degli istituiti saranno effettuati alla scadenza della rata di ammortamento successiva all'avvenuto recupero delle somme da restituire.
Su dette somme sono dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto, e con le modalita' di cui al successivo art. 19, dalla data di incasso a quella di versamento.

Art. 10

Art. 10.
Gli istituti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai competenti organi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle operazioni di prestito o mutuo, nonche' le documentazioni che le amministrazioni medesime riterranno necessarie per le finalita' di controllo e di vigilanza sul servizio.

Art. 11

Art. 11.
I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'ordine del tesoriere centrale dello Stato.

Art. 12

Art. 12.
Le anticipazioni concesse agli istituti saranno versate in conti correnti infruttiferi vincolati aperti presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.
Gli istituti che per effetto di precedenti convenzioni fruiscono dell'accreditamento anticipato previsto dall'ultimo comma dell' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , potranno beneficiare di un ulteriore accreditamento anticipato non superiore al 20% di ciascuna prima anticipazione regionalmente accordata per la concessione dei mutui previsti dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 377.
Gli istituti che non fruiscono, per la categoria "macchine agricole", dell'anticipo di cui sopra, avendo iniziato ad operare nel settore del credito agevolato per la meccanizzazione in anni successivi al 1967, potranno ottenere l'accreditamento anticipato in misura non superiore al 20% di ciascuna prima assegnazione regionalmente attribuita, sia per la categoria prestiti sia per la categoria mutui.
Entro i limiti delle anticipazioni, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati a mezzo di apposite richieste e per importi corrispondenti all'ammontare delle operazioni perfezionate (categoria macchine agricole) o delle somministrazioni previste (categoria mutui) singolarmente specificate negli elenchi nominativi da allegare alle richieste medesime dirette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI - Roma.
Le richieste di prelevamento saranno munite della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.

Art. 13

Art. 13.
L'erogazione dei prestiti e mutui sara' effettuata come segue:
a) per i prestiti con durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine agricole in unica soluzione e successivamente all'accertamento di avvenuto acquisto da eseguirsi a cura dell'istituto finanziatore;
b) per i mutui con durata fino a dieci anni:
nella misura del 50% massimo dell'importo del mutuo, non appena reso esecutivo il contratto condizionato;
il restante 50% ad accertamento, da parte dell'organo regionale competente, di avvenuto acquisto delle attrezzature e di avvenuta esecuzione dei lavori ed opere.
Nel caso in cui, in sede di accertamento, la complessiva spesa sostenuta risultasse inferiore alla somma erogata a titolo di prima somministrazione, il finanziamento verra' ridotto e ragguagliato all'ammontare della spesa accertata. La somma non utilizzata dovra' essere restituita dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento vigente per le operazioni assistite da concorso negli interessi.
Gli istituti contemporaneamente alla regolarizzazione del rapporto con il beneficiario tratterranno l'eventuale eccedenza della somma somministrata rispetto all'ammontare definitivo del finanziamento per i successivi utilizzi nel medesimo settore d'intervento, beninteso con l'onere del pagamento degli interessi pari al tasso ufficiale dello sconto, per i giorni di giacenza in analogia a quanto disposto al precedente art. 9, ultimo comma.
I prestiti destinati all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole saranno di norma somministrati dagli istituti per conto del beneficiario alla ditta fornitrice delle macchine.
I mutui di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 377, comportanti soltanto spese per acquisti di attrezzature saranno somministrati alla ditta mutuataria, per la quota a saldo, ad accertamento di avvenuto acquisto delle attrezzature medesime da parte del competente organo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, previa ricezione da parte dell'istituto del relativo verbale di accertamento.

Art. 14

Art. 14.
Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, distintamente per le due categorie di intervento, i rendiconti delle somme prelevate e di quelle erogate. Sugli importi prelevati, con valuta dalla data di estinzione del vaglia del Tesoro e fino alla data di erogazione, gli istituti sono tenuti al pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 15

Art. 15.
La concessione dei prestiti e dei mutui erogati ai sensi delle citate norme legislative avra' luogo al tasso annuo di interesse stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 , convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493 .
Il tasso e' comprensivo dei compensi spettanti all'istituto anche a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte di registro, ipotecarie ed ogni altro onere, nonche' delle spese contrattuali e di istruttoria tecnico-legale relativa alle operazioni di prestito o di mutuo.

Art. 16

Art. 16.
L'ammortamento delle operazioni avra' luogo:
a) non oltre cinque anni, per i prestiti concessi con rilascio di cambiale agraria;
b) fino a dieci anni, per i mutui posti in essere con apposito contratto.
Dette operazioni saranno estinte in annualita' o semestralita' posticipate costanti comprensive delle quote capitale ed interessi.
L'inizio dell'ammortamento avra' luogo il primo gennaio o il primo luglio successivo alla data di somministrazione del prestito o del saldo del mutuo.
Per il periodo di preammortamento, che decorre dalla data di erogazione del prestito o della prima somministrazione del mutuo, fino all'entrata in ammortamento, che non potra' di regola superare i sei mesi, il beneficiario sara' tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato, pari al tasso dell'operazione, sulle somme erogate dall'istituto.
Le annualita' o semestralita' di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 17

Art. 17.
Oltre al pagamento delle predette annualita' o semestralita' e degli interessi semplici per il periodo di preammortamento, nonche' della ritenuta dello 0.20% da effettuarsi per ciascuna operazione ai termini del combinato disposto dell' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle operazioni assistite dalla garanzia del "Fondo interbancario", e delle spese di bollo per le cambiali, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui beneficiari a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dal successivo art. 19.

Art. 18

Art. 18.
Le annualita' o semestralita' di ammortamento, dedotti i compensi spettanti agli istituti, dovranno essere versate a cura degli istituti stessi al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e cio' anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
Parimenti alle scadenze stabilite dovranno venir versate al predetto conto corrente, tramite la tesoreria centrale, le somme dovute dai beneficiari a titolo di interessi per il periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti all'istituto.
Sulle somme versate dodici giorni dopo le scadenze di cui ai precedenti commi, gli istituti corrisponderanno gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza delle rate.
Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Art. 19

Art. 19.
Nel caso che il "prestatario" intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovra' versare all'istituto l'importo pari all'ammontare del prestito (maggiorato dei relativi interessi semplici) al tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali, nonche' l'importo dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione.
Parimenti il mutuatario, nel caso intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovra' restituire all'istituto l'importo pari alla somministrazione ricevuta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della estinzione e dei compensi spettanti all'istituto a norma di convenzione.
Qualora il prestatario o mutuatario intenda estinguere anticipatamente l'operazione durante il periodo di ammortamento dovra' versare il residuo debito capitale alla data del riscatto e cioe' il valore attuale, allo stesso tasso di interesse vigente alla data di rilascio delle cambiali o stipula del contratto, delle residue annualita' o semestralita' di ammortamento ancora da scadere nonche' l'importo dei compensi di cui ai precedenti commi.
Gli istituti verseranno alle previste scadenze del 1 luglio e del 1 gennaio di ciascun anno al conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale denominato "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ai compensi spettanti a norma di convenzione.
Dalla data di estinzione a quella di versamento sono dovuti interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto.
Dopo il 31 dicembre 1995 i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Art. 20

Art. 20.
Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere sia all'istituto che ai beneficiari tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sui prestiti con tali anticipazioni concessi e somministrati.
Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulla gestione delle anticipazioni di cui alla presente convenzione per accertare la situazione in riferimento ai prestiti concessi e somministrati ed alla regolarita' delle relative operazioni. A questo scopo l'istituto dovra' convenire con i beneficiari la inserzione, nella domanda di prestito, di apposita dichiarazione da, cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per tutta la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza o l'impiego delle macchine acquistate.
L'istituto e' tenuto ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.
Nei casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni e' in facolta' dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro di stornare, previa diffida ad utilizzare le somme loro assegnate entro il termine che verra' stabilito con la diffida stessa, le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri istituti.

Art. 21

Art. 21.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , restano confermate per i prestiti e mutui posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , con gli aggiornamenti previsti dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n. 1406 , e le precisazioni contenute negli atti aggiuntivi alle originarie convenzioni stipulate con gli istituti di credito interessati.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA
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