077U0918
077U0918
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1977 n. 918)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 288, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, e' modificato nel senso che possono iscriversi anche i laureati in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
Gli articoli 346, 347, 349 e 350, relativi al corso di specializzazione in radioprotezione e tecniche radioisotopiche che muta la denominazione in quella di fisica sanitaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Corso di specializzazione in fisica sanitaria
Art. 346. - Il corso di specializzazione in fisica sanitaria e' organizzato dall'Istituto di fisica dell'Universita' di Bologna ed e' distinto in due indirizzi:
1) protezione contro le radiazioni;
2) metodiche della fisica applicate al campo medico.
Art. 347. - Saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, delle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria ed agraria. Una commissione composta da quattro docenti del corso e presieduta dal direttore del corso decidera' per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati.
Art. 349. - La durata del corso e' annuale. Gli insegnamenti sono riportati nell'elenco 1 e 2, rispettivamente per il primo e secondo indirizzo. Gli insegnamenti effettivamente impartiti e il numero dei posti disponibili vengono resi noti anno per anno con pubblico bando: su proposta del c.c.d.l. in fisica e con l'approvazione del c.d.f. di scienze.
Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni.
Vengono inoltre tenuti corsi monografici, conferenze e seminari.
Lo studente deve seguire non meno di otto corsi di cui almeno quattro sono obbligatori gli altri sono scelti dall'allievo, la scelta deve essere motivata sulla base degli interessi culturali e degli studi precedentemente effettuati, e approvata dal collegio dei docenti.
Elenco 1 (protezione contro le radiazioni):
1) elementi di matematica o statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo nucleare;
8) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
9) legislazione di radioprotezione;
10) protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Elenco 2 (metodiche della fisica applicata al campo medico):
1) elementi di matematica e statistica;
2) fisica nucleare e tecniche di misura delle radiazioni;
3) effetti chimici delle radiazioni e chimica dei radioisotopi;
4) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
5) dosimetria delle radiazioni;
6) principi della radioprotezione;
7) radioprotezione operativa in campo ospedaliero;
8) aspetti fisici della radiodiagnostica e radioterapia;
9) aspetti fisici della medicina nucleare;
10) elettronica applicata al campo biomedico;
11) metodiche fisiche impiegate in medicina;
12) impiego dei calcolatori in campo biomedico;
13) cinetica dei tracciati radioattivi nell'organismo.
Art. 350. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verra' rilasciato un certificato di frequenza.
A coloro che avranno superato tutti gli otto esami relativi ai corsi segnati verra' rilasciato un certificato di frequenza e profitto.
Il voto finale e' espresso sulla base della media dei voti riportati nei singoli esami.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1977 Registro n. 140, Istruzione, foglio n. 306