078U1025
078U1025
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1978 n. 1025)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 29 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 26
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
Denominati qui di seguito Parti contraenti;
Nell'intento di sviluppare la collaborazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni;
Animati dal desiderio di dare piena realizzazione a tutte le disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Il traffico postale tra i due Paesi si svolge in conformita' delle disposizioni della Costituzione dell'Unione postale universale, della Convenzione postale universale, degli accordi concernenti i pacchi postali, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e dei relativi regolamenti di esecuzione in vigore.
Il traffico delle telecomunicazioni e' regolato in conformita' delle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti internazionali telegrafico, telefonico, delle radiocomunicazioni e addizionale delle radiocomunicazioni in vigore.
Art. 2
Articolo 2.
Le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni delle due Parti contraenti, denominate, qui di seguito "Amministrazioni", provvederanno al miglioramento dei collegamenti postali e di telecomunicazioni fra i due Paesi.
Art. 3
Articolo 3.
Le Amministrazioni concorderanno i metodi atti a semplificare lo svolgimento del traffico e delle relative contabilita' proponendo agli organi competenti l'approvazione di tariffe vantaggiose per le Parti contraenti.
Art. 4
Articolo 4.
Le Amministrazioni assicureranno il trasporto rapido e sicuro delle spedizioni postali, sia dirette che in transito.
Ciascuna Amministrazione provvedera' all'avvio, nella maggiore misura possibile, delle sue spedizioni postali destinate a Paesi terzi, per le vie terrestri, marittime ed aeree dell'altro paese, in conformita' delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche piu' favorevoli per ambedue le Amministrazioni.
Art. 5
Articolo 5.
Per la promozione della collaborazione e della reciproca informazione nel campo dell'emissione di francobolli sara' effettuato un regolare scambio delle nuove emissioni ed uno scambio di francobolli per mostre filateliche.
Art. 6
Articolo 6.
Lo scambio diretto nonche' il transito degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi postali tra le due Amministrazioni sono effettuati mediante gli uffici di scambio. Ciascuna Amministrazione comunichera' all'altra Amministrazione l'elenco degli uffici di scambio utilizzati e le eventuali modifiche intervenute.
Art. 7
Articolo 7.
Gli uffici di scambio di ciascuna Amministrazione possono adoperare i sacchi vuoti dell'altra Amministrazione solo per spedizioni destinate a quella stessa Amministrazione.
Art. 8
Articolo 8.
Le due Amministrazioni effettueranno lo scambio di invii raccomandati contenenti oggetti da sdoganare.
Tali invii saranno accompagnati dai formulari previsti negli atti dell'Unione postale universale.
Art. 9
Articolo 9.
Gli invii raccomandati vengono indicati globalmente nei fogli di avviso. Fanno eccezione gli invii rispediti, resi o spediti in transito allo scoperto, che saranno descritti singolarmente nei fogli di avviso o in elenchi speciali.
Art. 10
Articolo 10.
Nel traffico postale tra i due Paesi, e' consentito l'invio di pubblicazioni (libri, opuscoli, riviste, giornali, ecc.).
Qualora per tale invio si utilizzino sacchi speciali, le Amministrazioni applicheranno tariffe ridotte da concordare.
Art. 11
Articolo 11.
Nello scambio diretto sono ammessi i pacchi ordinari e quelli con valore dichiarato di peso non superiore a 20 kg con le seguenti indicazioni speciali: fragile, espresso, con avviso di ricevimento, con avviso di mancata consegna.
Sono consentite le comunicazioni fatte su bollettino di spedizione.
Per i pacchi inoltrati per via marittima possono essere redatti, su richiesta del mittente, avvisi di imbarco.
Art. 12
Articolo 12.
Gli importi massimi del valore dichiarato per le lettere ed i pacchi postali con valore dichiarato saranno fissati di comune accordo dalle due Amministrazioni in conformita' ai vigenti atti dell'Unione postale universale.
Art. 13
Articolo 13.
Le quote-parti terminali e di transito territoriale e marittimo per i pacchi postali saranno fissate di comune accordo dalle due Amministrazioni in conformita' ai vigenti atti dell'Unione postale universale.
Art. 14
Articolo 14.
Lo scambio di vaglia postali internazionali e' consentito esclusivamente mediante vaglia postali internazionali allo scoperto e si effettua sulla base dell'accordo relativo ai vaglia postali ed ai buoni postali di viaggio.
Le condizioni dello scambio dei vaglia postali internazionali saranno regolate di comune accordo dalle due Amministrazioni.
Art. 15
Articolo 15.
Le due Amministrazioni assicureranno la trasmissione rapida e sicura delle comunicazioni, sia dirette che in transito, telefoniche, telegrafiche, telex, radio e televisive e di ogni altro servizio di telecomunicazione da convenire tra le Parti.
Ciascuna Amministrazione utilizzera', nella maggiore misura possibile, i collegamenti di telecomunicazioni dell'altra Amministrazione per il traffico destinato a Paesi terzi, in conformita' delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche piu' favorevoli per entrambe le Amministrazioni.
Art. 16
Articolo 16.
Ciascuna Amministrazione assicurera', nella maggiore misura possibile, nel territorio in cui svolge la sua attivita', i mezzi tecnici necessari allo svolgimento del traffico terminale e di transito dell'altra Amministrazione verso i Paesi europei ed extra-europei.
Il numero dei circuiti e gli istradamenti occorrenti saranno stabiliti mediante corrispondenza o contatti diretti.
Art. 17
Articolo 17.
Nel traffico telegrafico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di telegrammi previsti nel regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni.
I servizi telegrafici facoltativi, ammessi dalle due Amministrazioni, sono quelli previsti negli atti della Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 18
Articolo 18.
Nel traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di conversazioni previste nelle istruzioni relative al servizio telefonico internazionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Nell'ambito del traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse le seguenti prestazioni:
a) conversazioni private;
b) richieste d'informazioni.
Altre prestazioni telefoniche potranno essere introdotte di comune accordo dalle due Amministrazioni.
Art. 19
Articolo 19.
Nell'ambito del traffico telex tra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di comunicazioni previste dal regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Le modalita' d'attuazione di queste comunicazioni saranno concordate tra le due Amministrazioni nell'intento di migliorarle nella maggiore misura possibile e tenendo conto delle condizioni economiche piu' favorevoli fra le due Parti.
Art. 20
Articolo 20.
La messa a disposizione dei collegamenti per gli scambi dei programmi radio-televisivi sara' effettuata in conformita' degli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 21
Articolo 21.
Le due Amministrazioni si sforzeranno di coordinare l'uso delle bande di frequenze per radiodiffusione allo scopo di evitare interferenze e di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, in conformita' degli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni in vigore.
Art. 22
Articolo 22.
In base agli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e previa approvazione degli organi competenti, le due Amministrazioni concorderanno le tariffe dei telegrammi scambiati fra i due Paesi, le tariffe delle comunicazioni telefoniche e telex, nonche' di qualunque altro servizio di telecomunicazione che potra' essere istituito tra i due Paesi.
Art. 23
Articolo 23.
Nel traffico di telecomunicazione in automatico le eventuali riduzioni tariffarie nonche' i periodi della loro applicazione saranno stabiliti dalle due Amministrazioni, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
Art. 24
Articolo 24.
I conti ed i deconti relativi ai servizi postali e di telecomunicazioni saranno periodicamente compilati e direttamente scambiati fra le due Amministrazioni.
Art. 25
Articolo 25.
L'unita' monetaria adoperata per la fissazione delle tasse e per le operazioni contabili e' quella prevista dai vigenti atti internazionali accettati dalle due Parti contraenti.
Art. 26
Articolo 26.
I pagamenti derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore tra le due Parti.
Art. 27
Articolo 27.
Le due Amministrazioni continueranno a favorire e intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori delle telecomunicazioni e delle poste, con particolare riguardo alla cooperazione tra gli istituti scientifici e di ricerca del settore, conformemente all'accordo intergovernativo italo-romeno di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Bucarest il 16 giugno 1964.
Art. 28
Articolo 28.
Qualsiasi divergenza relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente accordo, sara' risolta mediante negoziati diretti tra le due Amministrazioni.
Qualora le Amministrazioni non giungano ad una composizione delle divergenze, si procedera' per via diplomatica.
Art. 29
Articolo 29.
Il presente accordo sara' sottoposto all'approvazione di ciascuna Parte contraente in conformita' delle proprie disposizioni interne ed entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica, per via diplomatica, dell'avvenuta approvazione.
L'accordo rimarra' valido per un periodo di 5 anni; dopo tale data sara' rinnovato tacitamente per altri periodi di 5 anni salvo il caso in cui una Parte contraente lo denunci, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validita'.
Art. 30
Articolo 30.
Le Parti contraenti, di comune intesa, potranno apportare al
presente accordo ogni modifica opportuna o necessaria.
FATTO a Bucarest il 27 maggio 1977 in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua romena, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica socialista di Romania
G. MACOVESCU
Per il Governo
della Repubblica italiana
Arnaldo FORLANI
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI