077U0668
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Conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977 n. 668)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Ente per le scuole materne della Sardegna" e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'Ente per le scuole materne della Sardegna e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed e' inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 22