077U0434
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale serico. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 luglio 1977 n. 434)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Ente nazionale serico" non e' necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Articolo unico
L'Ente nazionale serico e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 3