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075U0368

IT - DPR

075U0368

Statuto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1975 n. 368)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli atti pubblici in data 18 agosto 1969, 18 febbraio 1972 e 23 gennaio 1975, rispettivamente n. 13119, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, n. 91029 a rogito del dott. Marco Panvini Rosati, notaio in Roma e n. 19955, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, concernenti l'istituzione e lo statuto dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Universita' degli studi di Trieste; Vista l'istanza del rettore pro-tempore dell'Universita' degli studi di Trieste, prof. Agostino Origone, in data 6 agosto 1971, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica dell'Istituto medesimo; Visto l' art. 12 del codice civile ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

All'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Universita' degli studi di Trieste, di cui agli atti pubblici, in data 18 agosto 1969, 18 febbraio 1972 e 23 gennaio 1975, rispettivamente n. 13119, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, n. 91029, a rogito del dott. Marco Panvini Rosati, notaio in Roma e n. 19955, a rogito del dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, e' riconosciuta la personalita' giuridica.

Art. 2

E' approvato lo statuto dell'Istituto sopra specificato, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 50

Art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO DEI TRASPORTI
NELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA
Art. 1.
E' costituito l'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea, con sede presso l'Universita' degli studi di Trieste.
L'adesione all'Istituto e' aperta a tutti gli enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attivita', direttamente od indirettamente, nel campo dei trasporti.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto e' destinato ad essere un centro d'informazione e di studio sui trasporti in Europa, con particolare riguardo ai problemi attinenti all'integrazione economica europea.
Rientrano fra i suoi scopi:
a) l'organizzazione annuale di un corso internazionale di studi superiori relativi ai trasporti nell'integrazione economica europea;
b) l'organizzazione di eventuali altri corsi di studio e di aggiornamento in materia di trasporti europei, anche in collaborazione con altri enti interessati;
c) conferenze e riunioni di studio per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alla suddetta materia;
d) studi e ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo scientifico od applicativo, su determinati problemi dei trasporti europei anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici e privati;
e) eventuali pubblicazioni relative alle predette attivita'.

Art. 3

Art. 3.
Sono organi dell'Istituto:
a) il consiglio direttivo;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Art. 4.
Il consiglio direttivo e' composto di diritto dal presidente, dal rettore dell'Universita' degli studi di Trieste, dai rappresentanti legali degli enti fondatori e dal direttore dell'Istituto.
Questi cooptano ogni anno il professore di ruolo di tecnica ed economia dei trasporti della facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Trieste ed un altro professore di ruolo dell'Universita' scelto secondo il criterio di affinita' dei rispettivi insegnamenti col fine dell'Istituto.
Potra' entrare a far parte del consiglio direttivo un rappresentante di ogni altro ente che aderisca successivamente all'Istituto impegnandosi ad un contributo annuale non inferiore a L.
1.000.000 (un milione).
I membri di diritto durano in carica finche' conservano la qualita' che ne e' il presupposto.
Le coopzioni possono essere confermate.
I rappresentanti di tali enti saranno scelti da questi secondo le proprie norme e durano in carica per un triennio salva diversa disposizione delle medesime.

Art. 5

Art. 5.
Il consiglio direttivo prende tutte le deliberazioni riguardanti il funzionamento dell'istituto ed il conseguimento dei suoi fini.
Esso delibera su tutti gli atti inerenti alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, con le funzioni di consiglio d'amministrazione.
Approva il bilancio di previsione e, entro i primi quattro mesi di ogni anno, il conto consuntivo.
Si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione scritta del presidente.
Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parita', prevale il voto del presidente.

Art. 6

Art. 6.
Presidente dell'Istituto, tale nominato dall'atto costitutivo e in sede di prima attuazione dello statuto, e' il prof. Agostino Origone.
In caso di sua cessazione dalla carica, all'elezione del presidente scelto tra i titolari di insegnamenti inerenti allo studio dei trasporti nell'Universita' di Trieste o fra esperti di chiara fama in questa materia, provvedera' il consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
Presiede il consiglio direttivo e lo convoca almeno tre volte l'anno, fissandone l'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti.
Egli presenta al consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo e puo' presentare proposte su qualunque oggetto.
Il presidente cura l'adempimento delle funzioni dell'Istituto, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso di urgenza, puo' compiere atti di competenza del consiglio direttivo, chiedendone la ratifica nella prima adunanza successiva di questo.

Art. 7

Art. 7.
Il direttore dell'Istituto e' di diritto il professore di ruolo di diritto della navigazione nella facolta' di giurisprudenza.
Il nominato rimane in carica finche' conserva detto insegnamento.
Il direttore cura lo svolgimento dell'attivita' dell'istituto, secondo le deliberazioni del consiglio direttivo, specialmente sotto l'aspetto scientifico e tecnico, prepara i programmi di lavori ed esercita quelle altre funzioni che gli vengono delegate dal presidente.
Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del direttore dell'Istituto, questi verra' eletto dal consiglio direttivo, scegliendo con deliberazione presa a maggioranza, fra i titolari di insegnamenti inerenti allo studio dei trasporti nell'Universita' di Trieste.

Art. 8

Art. 8.
I revisori dei conti sono nominati dal consiglio direttivo in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I tre revisori effettivi eleggono fra loro un presidente.
Essi hanno l'incarico specifico di controllare la gestione amministrativa dell'Istituto, le cifre relative alle entrate e alle spese, nonche' quello di accertare l'esattezza del conto consuntivo e di redigere una relazione al consiglio direttivo.

Art. 9

Art. 9.
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dal capitale esistente alla data di ricezione in rogito del presente statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale. Gli introiti sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai contributi annuali degli enti fondatori ed aderenti, da contributi vari del Ministero italiano della pubblica istruzione o di altri enti pubblici e privati, italiani od esteri.
Concorrono alla formazione degli introiti il ricavato dalle vendite delle pubblicazioni dell'Istituto, gli utili netti derivanti da compensi per lavori eseguiti per conto terzi, il gettito delle quote di iscrizione ai corsi, e quant'altro.

Art. 10

Art. 10.
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI
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