078U0250
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Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 250)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3, e che allo stato della legislazione non sussiste la possibilita' di devolvere i fini dell'Ente all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altro istituto similare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Articolo unico
L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 5