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073U0347

IT - DPR

073U0347

Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973 n. 347)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che gli articoli relativi alle norme riguardanti le autorita' accademiche, il personale - insegnante, assistente, amministrativo, direttivo, di concetto, di biblioteca, tecnico, esecutivo ed ausiliario - e alle disposizioni transitorie sono abrogati e sostituiti come dal testo annesso al presente decreto vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1973 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 113. - VALENTINI

Allegato

CAPO II
DELLE AUTORITA' ACCADEMICHE
Art. 3. - Il governo della universita' appartiene alle seguenti autorita':
1) rettore;
2) Corpo accademico;
3) senato accademico;
4) consiglio di amministrazione;
5) presidi delle facolta';
6) consigli delle facolta'.
Art. 4. - Il rettore e' eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico. Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
Il rettore:
1) rappresenta l'universita';
2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti della universita';
3) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'universita';
4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;
6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
In caso di assenza o di impedimento il rettore e' sostituito dal professore piu' anziano del corpo accademico.
Art. 5. - Il Corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo della Universita' e presieduto dal professore piu' anziano.
Il Corpo accademico viene convocato:
a) per provvedere alla elezione del rettore;
b) per ogni altra circostanza che lo renda necessario.
Art. 6. - Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) dai presidi delle facolta' che costituiscono l'universita'.
Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore che lo presiede;
b) di tre membri designati collegialmente dai presidi delle facolta' che costituiscono l'universita';
c) di un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) del direttore amministrativo;
e) di tre rappresentanti, rispettivamente della provincia, della camera di commercio, industria e agricoltura e del comune.
Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della universita' con un contributo superiore a L. 40.000.000 a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante.
Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico: i componenti di esso possono essere confermati.
I rappresentanti di cui alla lettera c) ed e), ove senza giustificati motivi non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono sostituiti.
Art. 8. - Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta' piu' uno dei rappresentanti assegnati al consiglio stesso.
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che sono ad essi devolute dall'art. 6, dall'art. 12, dall'art. 58 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.
Art. 9. - Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.
Art. 10. - I presidi delle facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal consiglio della facolta' tra i professori di ruolo della stessa e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo piu' anziano della rispettiva facolta'.
Quando i professori di ruolo di una facolta' sono meno di tre, il preside e' nominato dal rettore e puo' essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra facolta'.
Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.
Art. 11. - Il consiglio della facolta' si compone del preside che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla facolta'.
Alle adunanze concernenti determinati oggetti, con particolare riguardo all'ordinamento didattico, possono essere chiamati, per sentirne il parere, anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra facolta', universita' o istituto, nonche' professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal piu' giovane dei professori di ruolo.
Il consiglio di facolta' ha le attribuzioni di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario e all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Art. 12. - Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall' art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 , e di conseguenza sovraintende, in conformita' delle disposizioni del rettore e delle autorita' accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.
Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
CAPO IV
DEL PERSONALE INSEGNANTE
Art. 38. - L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo (ordinari, straordinari, aggregati) e da professori incaricati.
I ruoli organici dei professori di ruolo (ordinari e straordinari) e dei professori aggregati delle singole facolta' sono determinati dalle rispettive tabelle A e A-bis annesse al presente statuto.
Ai posti vacanti presso ciascuna facolta' si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni per la nomina del corrispondente personale docente delle universita' statali.
Art. 39. - Per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico di attivita' dei professori di ruolo (ordinari, straordinari e aggregati) si osservano in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale docente delle universita' statali.
Art. 40. - Ai fini del trattamento di previdenza il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed il superstite, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad una indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.
Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio, la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.
Art. 41. - Al personale universitario insegnante viene riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformita' delle norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
All'onere finanziario l'universita' provvede mediante deliberazione del consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico.
Art. 42. - Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti nei limiti ed alle condizioni stabilite per gli incarichi di insegnamento nelle universita' statali, con deliberazioni del consiglio di amministrazione, adottate su proposta delle facolta' competenti ed approvate dal senato accademico. E' escluso il conferimento di incarichi per lo svolgimento di funzioni annesse ai posti di professore aggregato atteso il divieto previsto dall' art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 585 .
L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento e' quello stabilito dall' art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e successive modificazioni.
Lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e successive variazioni.
Per i compensi da attribuire agli insegnanti incaricati si osservano i limiti e le condizioni di cui all' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , e successive modificazioni.
Art. 43. - I professori di ruolo ordinari, straordinari e aggregati, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva facolta' i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo: ed il consiglio della facolta' stessa deve esaminarli prima del termine dell'anno accademico in corso, e coordinarli introducendovi le eventuali modificazioni.
Art. 44. - I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio, tante ore settimanali quanto la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.
Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti assistenti o lettori.
I corsi che lo richiedano sono integrati da esercitazioni pratiche e di laboratorio.
Art. 45. - Presso l'universita', oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato in conformita' delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.
CAPO V
DEGLI ASSISTENTI
Art. 46. - Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e possono essere chiamati a coadiuvarlo anche nell'attivita' didattica con particolare riguardo alle esercitazioni.
Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti.
La nomina o conferma degli assistenti e dei lettori e' disciplinata dalle norme in vigore per il corrispondente personale delle universita' statali.
Art. 47. - I ruoli organici degli assistenti sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico degli assistenti di ruolo si applicano le norme vigenti per gli assistenti di ruolo delle universita' statali.
Art. 48. - Per il trattamento di cessazione dal servizio degli assistenti sara' provveduto nei modi indicati nell'art. 40 del presente statuto.
Art. 49. - All'assistenza sanitaria per gli assistenti sara' provveduto nei modi indicati nell'art. 41 del presente statuto.
CAPO VI
DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, DI RAGIONERIA E DEL PERSONALE TECNICO E AUSILIARIO
Art. 50. - L'universita', per la esplicazione dei vari servizi, ha una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria, un altro per quelli di economato e cassa ed un altro, infine, per quelli di biblioteca.
L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e la assegnazione degli impiegati agli uffici sono disposte con ordinanza del rettore.
Art. 51. - Per l'espletamento dei vari servizi l'universita' si avvale del personale dei seguenti ruoli:
1) personale amministrativo delle segreterie universitarie:
a) personale amministrativo della carriera direttiva;
b) personale amministrativo della carriera di concetto;
c) personale amministrativo della carriera esecutiva;
2) personale di ragioneria;
3) personale di biblioteca:
a) bibliotecari (carriera direttiva);
b) aiuto bibliotecari (carriera di concetto);
4) personale tecnico:
a) tecnici laureati (carriera direttiva);
b) tecnici coadiutori (carriera di concetto);
c) tecnici (carriera esecutiva);
5) personale ausiliario (bidelli, custodi, uscieri).
Al personale della carriera direttiva compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi; il personale amministrativo della carriera di concetto svolge compiti di Segreteria e di collaborazione ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; al personale di ragioneria compete la trattazione degli affari di ragioneria e contabilita'; il personale della carriera esecutiva attende al servizio di archivio, di matricola, di protocollo, di registrazione, di copiatura e spedizione degli atti ed agli altri servizi di ordine nonche' ai servizi di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.
Le funzioni di economo sono affidate con decreto del rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati di ruolo delle carriere suddette. Le funzioni di economo non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.
L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo e' sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.
L'economo deve prestare una cauzione - la determinazione del cui importo e' demandata al consiglio di amministrazione - qualora sia incaricato del servizio di cassa.
Art. 52. - I ruoli organici del personale delle carriere direttiva, amministrativa e di biblioteca, delle carriere di concetto amministrativa, di biblioteca e di ragioneria, della carriera esecutiva, nonche' delle carriere dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori, dei tecnici esecutivi e della carriera ausiliaria sono stabiliti dalle tabelle C, D, E, F, G, H, I, L annesse al presente statuto.
Art. 53. - Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera ed il trattamento economico di attivita' del personale di cui al precedente articolo si osservano le norme del presente statuto nonche', in quanto applicabili, le norme vigenti in materia per il personale delle universita' statali di carriera e qualifica corrispondenti.
A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
Art. 54. - Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli di cui all'articolo precedente sono richiesti i seguenti titoli di studio:
a) per il ruolo della carriera direttiva degli uffici amministrativi e di biblioteca: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, in lettere, o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in economia e commercio o in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse lauree riconosciuto equipollente;
b) per il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo e di biblioteca: il diploma di maturita' classica o scientifica o magistrale o altro titolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
c) per il ruolo della carriera del personale di ragioneria, il diploma di ragioniere;
d) per il ruolo dei tecnici laureati: diploma di laurea che abbia attinenza alle specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'universita' o i singoli Istituti;
e) per il ruolo del personale tecnico della carriera di concetto: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso alla Facolta' o scuola cui appartiene il posto o che abbia attinenza a specifica esigenza di servizio da svolgere presso l'universita' o i singoli Istituti;
f) per il ruolo della carriera esecutiva il diploma di istituto d'istruzione secondario di primo grado.
I concorsi predetti si svolgono presso l'universita', secondo le norme e le modalita' all'uopo stabilite dalle disposizioni generali vigenti in materia o previste dallo statuto impiegati civili dello Stato ed in base ai programmi da fissare con apposito decreto del rettore, con il quale verra' altresi' determinata la composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 55. - La commissione esaminatrice redige una relazione contenente il giudizio per ogni aspirante e forma la graduatoria dei prescelti, classificandoli per ordine di merito. La graduatoria e' approvata con decreto del rettore, presidente del consiglio di amministrazione, e viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Nell'assunzione in servizio del personale classificato nella graduatoria si deve seguire l'ordine di merito. La nomina dei vincitori del concorso e' fatta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'universita'.
In caso di rinuncia di uno dei vincitori subentrano, successivamente, nella nomina altri graduati, nell'ordine di merito.
Art. 56. - Il personale nominato ai posti di ruolo non puo' conseguire la conferma a stabile se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo di almeno un anno, ed avere, quindi, ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.
Il personale in prova che a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo e' licenziato senza diritto di indennizzo alcuno. Per il personale nominato in ruolo il servizio in prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 57. - Per quanto concerne i doveri, le responsabilita' e i diritti dell'impiegato vigono, in quanto applicabili, le norme previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato.
Sezione I
PERSONALE NON INSEGNANTE (AMMINISTRATIVO)
Art. 58. - La carriera direttiva del personale amministrativo comprende le seguenti qualifiche: consigliere, direttore di sezione, direttore amministrativo di seconda classe, direttore amministrativo di prima classe.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di consigliere si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda classe di stipendio si consegue dopo sei mesi di permanenza nella classe di stipendio iniziale.
La promozione a direttore di sezione si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina a direttore di sezione, per un sesto dei posti annualmente disponibili, puo' essere conseguita, mediante concorso, per esami, anche dagli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con la qualifica di segretario capo, nonche' di segretario principale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il posto disponibile di direttore amministrativo di seconda classe e' conferito, a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di direttore amministrativo di seconda classe si consegue dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio.
La promozione a direttore amministrativo di prima classe puo' essere conferita, su giudizio di merito, dal consiglio di amministrazione, al direttore amministrativo di seconda classe, dopo almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 59. - La carriera direttiva del personale di biblioteca comprende le seguenti qualifiche: bibliotecario, bibliotecario di seconda classe, bibliotecario di prima classe.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di bibliotecario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda classe di stipendio si consegue dopo sei mesi di permanenza nella classe di stipendio iniziale.
La promozione a bibliotecario di seconda classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i bibliotecari che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina a bibliotecario di seconda classe, per un sesto dei posti annualmente disponibili, puo' essere conseguita, mediante concorso per esami, anche dagli impiegati della carriera di concetto delle biblioteche con la qualifica di aiuto bibliotecario capo, nonche' di aiuto bibliotecario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il posto disponibile di bibliotecario di prima classe e' conferito, a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i bibliotecari di seconda classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di bibliotecario di prima classe si consegue dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio.
Art. 60. - La carriera di concetto del personale amministrativo comprende le seguenti qualifiche: segretario, segretario principale, segretario capo.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina a segretario principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con la qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di segretario principale si consegue dopo 5 anni di permanenza nella prima classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di segretario capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 61. - La carriera di concetto del personale di biblioteca comprende le seguenti qualifiche: aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario principale, aiuto bibliotecario capo.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di aiuto bibliotecario si consegue mediante pubblico concorso per esami; l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di aiuto bibliotecario principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli aiuti bibliotecari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina ad aiuto bibliotecario principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di aiuto bibliotecario principale si consegue dopo cinque anni di permanenza nella prima classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di aiuto bibliotecario capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli aiuti bibliotecari principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 62. - La carriera del personale di ragioneria comprende le seguenti qualifiche: ragioniere, ragioniere principale, ragioniere capo.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di ragioniere si consegue mediante pubblico concorso per esami, l'assegnazione alla seconda e terza classe di stipendio si consegue, rispettivamente, dopo due anni di permanenza nella prima classe e dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di ragioniere principale sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i ragionieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
La nomina a ragioniere principale si consegue anche mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva della stessa amministrazione con la qualifica di coadiutore, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di ragioniere.
L'assegnazione alla seconda classe di stipendio di ragioniere principale si consegue dopo cinque anni di permanenza nella prima classe di stipendio.
I posti disponibili nella qualifica di ragioniere capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti per scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i ragionieri principali dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 63. - La carriera esecutiva del personale di amministrazione comprende la qualifica di coadiutore.
La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per esami. La assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue a ruolo aperto, rispettivamente alla seconda classe di stipendio dopo due anni di permanenza nella prima classe; alla terza classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe; alla quarta classe di stipendio dopo 2 anni di permanenza nella terza classe; alla quinta classe di stipendio dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe; alla sesta classe di stipendio dopo 3 anni di permanenza nella quinta classe.
Sezione II
PERSONALE NON INSEGNANTE (TECNICO E AUSILIARIO)
Art. 64. - La carriera del ruolo organico dei tecnici laureati comprende la qualifica di tecnico laureato.
La nomina in prova alla qualifica di tecnico laureato si consegue mediante pubblico concorso per esami.
L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente; alla seconda classe, dopo sei mesi di appartenenza alla prima classe di stipendio; alla terza classe di stipendio, dopo tre anni di appartenenza alla seconda classe; alla quarta classe dopo sei anni di appartenenza alla terza classe; alla quinta classe, dopo due anni di appartenenza alla quarta classe; alla sesta classe, dopo tre anni di appartenenza alla quinta classe.
Art. 65. - La carriera di concetto dei tecnici coadiutori comprende le seguenti qualifiche: tecnico coadiutore, tecnico coadiutore capo.
La nomina in prova alla qualifica iniziale di tecnico coadiutore si consegue mediante pubblico concorso per esami. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente: alla seconda classe, dopo un anno di appartenenza alla prima classe di stipendio; alla terza classe, dopo quattro anni di appartenenza alla seconda classe di stipendio; alla quarta classe, dopo cinque anni di appartenenza alla terza classe di stipendio; alla quinta classe, dopo cinque anni di appartenenza alla quarta classe di stipendio.
La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.
Art. 66. - La carriera esecutiva del personale tecnico comprende la qualifica di tecnico.
La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per esami. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente: alla seconda classe, dopo due anni di permanenza nella prima classe di stipendio; alla terza classe, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe di stipendio; alla quarta classe, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe; alla quinta classe, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe; alla sesta classe, dopo sei anni di permanenza nella quinta classe.
Art. 67. - La carriera del personale ausiliario comprende la qualifica di bidello, custode o usciere.
La nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante pubblico concorso per titoli. L'assegnazione alle successive classi di stipendio si consegue, a ruolo aperto, rispettivamente, alla seconda classe, dopo quattro anni di permanenza nella prima classe; alla terza classe, dopo sei anni di permanenza nella seconda classe.
Capo VIII
DELLA AMMINISTRAZIONE
Art. 68. - Il servizio di cassa sara' di regola disimpegnato da un istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale.
Art. 69. - Il pagamento degli stipendi al personale della universita' e' effettuato in base al foglio di stipendi, firmato dal rettore quale presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal capo della ragioneria.
Capo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 70. - Per tutto quanto non e' espressamente previsto dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative in vigore per le universita' e istituti superiori statali in applicazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ; del regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 ; delle disposizioni sull'ordinamento didattico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
Art. 71. - Nella prima applicazione del presente statuto il personale di ruolo in servizio alla data del 1° luglio 1970 sara' inquadrato nei posti di ruolo di cui alle tabelle C, D, E, F, G, H, I, L nella carriera e qualifica corrispondente alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati alla data predetta e con l'anzianita' maturata nella qualifica medesima.
Ove occorra l'inquadramento in ciascuna qualifica e' disposto in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.
Art. 72. - Il personale appartenente alla carriera direttiva di ragioneria, ex speciale, viene inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella E-bis annessa al presente statuto, nel parametro di retribuzione corrispondente all'ex coefficiente di stipendio posseduto.
Il parametro 307 si consegue dopo quattro anni e sei mesi, il parametro 387 dopo otto anni e il parametro 426 dopo due anni, rispettivamente, di permanenza nel parametro precedente.
Art. 73. - I posti eventualmente disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli delle carriere del personale non insegnante, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 71, potranno essere conferiti mediante normali concorsi da espletare tra il personale in servizio non di ruolo presso l'Universita' di Urbino, il quale oltre ad essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti di carattere generale escluso quello del limite massimo di eta', esercita alla data di approvazione del presente statuto da almeno due anni funzioni proprie delle carriere cui appartengono i posti da conferire.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Tabelle

TABELLA A
RUOLO DEI PROFESSORI
Facolta' di giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 15 Facolta' di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . . n. 12 Facolta' di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10 Facolta' di magistero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 24 Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . . n. 9
Attribuzione dei parametri
443 quinta classe di stipendio,all'atto della nomina a straordinario. 535 quarta classe di stipendio, all'atto della nomina ad
ordinario (dopo 3 anni di straordinariato).
609 terza classe di stipendio dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe.
772 seconda classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella terza classe.
825 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.
TABELLA A-bis
RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI
Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. - Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Facolta' di magistero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. - Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . . n. -
Attribuzione dei parametri
387 quinta classe di stipendio, all'atto della nomina.
443 quarta classe di stipendio all'atto della nomina a stabile (dopo 3 anni).
465 terza classe dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe di stipendio.
564 seconda classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella terza classe.
614 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.
TABELLA B
POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI
E DEI LETTORI
Facolta' di giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10 Facolta' di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . . n. 16 Facolta' di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . n. 22 Facolta' di magistero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 62 Facolta' di farmacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . . n. 18
Attribuzione dei parametri
243 quarta classe di stipendio all'atto della nomina.
317 terza classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella quarta classe.
387 seconda classe di stipendio dopo 6 anni di permanenza nella terza classe.
443 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe.
Parte di provvedimento in formato grafico
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