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072U0494

IT - DPR

072U0494

Revoca ed assegnazione di otto nuovi posti di professore universitario di ruolo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1972 n. 494)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e, in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e alle facolta' richiedenti concorsi per discipline impartite per incarico da almeno nove anni; Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette esigenze, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facolta' interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847 ; 10 dicembre 1969, n. 1242 ; 3 dicembre 1970, n. 1436 e 6 agosto 1971, n. 1379 , con i quali sono stati attribuiti nuovi posti di professore universitario di ruolo per le esigenze di facolta' di universita' istituite dopo il 31 dicembre 1965, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 62; Accertato che alcuni posti assegnati con i decreti di cui al precedente capoverso non sono stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394 , con il quale sono stati assegnati dieci nuovi posti di professore di ruolo per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62; Considerato che il posto assegnato alla facolta' di farmacia dell'Universita' di Palermo per l'insegnamento di chimica bromatologica con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, n. 1394 , e' tuttora vacante, in quanto la commissione giudicatrice del relativo concorso non ha ritenuto di nominare alcun vincitore; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847 ; 10 dicembre 1969, n. 1242 ; 3 dicembre 1970, n. 1436 ; 28 dicembre 1967, n. 1394 e 6 agosto 1971, numero 1379 , citati nelle premesse, sono parzialmente rettificati nel senso che sono revocate le assegnazioni dei seguenti otto posti di professore universitario di ruolo, ai sensi dell' art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , a facolta' universitarie istituite dopo il 31 dicembre 1965 e a facolta' richiedente il concorso per disciplina impartita per incarico da almeno nove anni, in quanto non utilizzati entro il termine del 31 dicembre 1971, stabilito dal quarto comma dello stesso art. 1:
Numero
dei posti
UNIVERSITA' DI CATANIA:
Facolta' di ingegneria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
UNIVERSITA' DI PALERMO:
Facolta' di farmacia riservato a chimica bromatologica . . .1
UNIVERSITA' DI SALERNO:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . .1
UNIVERSITA' DI SASSARI:
Facolta' di magistero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
UNIVERSITA' DI SIENA:
Facolta' di magistero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Art. 2

I posti di professore universitario di ruolo recuperati con il precedente art. 1, sono attribuiti, a norma dello art. 1, commi quarto e quinto della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62 , per il normale incremento degli organici, alle seguenti facolta' universitarie, nella misura a fianco di ciascuna indicata:
Numero
dei posti
UNIVERSITA' DI CATANIA:
Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . 1
UNIVERSITA' DI FIRENZE:
Facolta' di scienze politiche . . . . . . . . .1
UNIVERSITA' DI NAPOLI:
Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . 1
Facolta' di architettura. . . . . . . . . . . .1
UNIVERSITA' DI PAVIA:
Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . 2
UNIVERSITA' DI ROMA:
Facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . 1
UNIVERSITA' DI SASSARI:
Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 159. - VALENTINI
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