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072U0350

IT - DPR

072U0350

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 marzo 1972 n. 350)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 70, 71, 72 e 73, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
Art. 70. - La facolta' di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni, diviso in un periodo propedeutico ed in un periodo dedicato all'insegnamento veterinario specifico.
I cinque anni di studio comportano l'insegnamento teorico e pratico, con esercitazioni e seminari, in non meno di quattromilacinquecento ore relative alle materie di base, alle materie veterinarie specifiche ed alle materie complementari elencate nel successivo articolo.
Numero
Minimo
di ore
Art. 71. - Insegnamenti fondamentali:
Fisica |120 Chimica I 100 Chimica II 100 Zoologia 120 Botanica 90 Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica) 30 Anatomia veterinaria sistematica e comparata I 100 Anatomia veterinaria sistematica e comparata II 100 Anatomia topografica veterinaria 60 Teratologia 60 Istologia generale e speciale (anatomia microscopica) 80 Embriologia 40 Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica 100 Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica iologica 100 Biochimica 100 Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia 100 Zootecnia II: genetica e allevamento 70 Alimentazione e nutrizione animale 130 Economia rurale e agronomia 30 Farmacologia e farmacodinamica veterinaria 60 Farmacia e terapeutica generale veterinaria 50 Tossicologia veterinaria 40 Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I 75 Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II 75 Autopsie 50 Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria, e metodologia clinica 60 Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica 60 Patologia generale veterinaria 50 Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia) 40 Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I 80 Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II 80 Parassitologia veterinaria compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia 60 Malattie parassitarie degli animali domestici 40 Polizia sanitaria 30 Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia 30 Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.) 150 Ostetricia veterinaria 80 Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale 70 Patologia chirurgica veterinaria e podologia 80 Medicina operatoria veterinaria 70 Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I 80 Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II 70 Lavori pratici nei macelli 50 Clinica medica veterinaria 275 Clinica chirurgica veterinaria 275 Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria 275 Patologia aviare 275
Le 210 ore che restano per raggiungere il numero previsto di quattromilacinquecento ore saranno ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:
Insegnamenti complementari:
Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Alimentazione e nutrizione animale;
Avicoltura e coniglicoltura;
Bachicoltura e apicoltura;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Fisiopatologia comparata;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia tropicale;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Patologia bovina.
Le discipline di cui alla tabella XXXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 23 ottobre 1969 , che negli elenchi di cui sopra sono indicate con appellativo generale, sono insegnate limitatamente al loro contenuto di specifico interesse veterinario zootecnico.
Art. 72. - La facolta' nell'ambito della propria autonomia didattica stabilira' annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dell'insegnamento veterinario specifico (fondamentali) e per gli insegnamenti complementari; stabilira' altresi' il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi e le modalita' degli esami per singole materie o per gruppi.
Gli insegnamenti del gruppo zootecnia 1) e 2), di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, di clinica medica e di clinica chirurgica debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuato di almeno sei mesi presso gli istituti della facolta' di medicina veterinaria, presso gli istituti zooprofilattici, presso gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste o delle amministrazioni provinciali, presso macelli riconosciuti dalle facolta' di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 5° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
Il periodo semestrale di tirocinio pratico e' utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici.
Il consiglio di facolta', in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticita' di alcune materie dello stesso anno di corso, puo' autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.
Per decisione della facolta' piu' materie possono essere raggruppate ai fini degli esami da superare da parte dello studente in un'unica prova. Il titolare dell'insegnamento puo' istituire colloqui su parti prefissate della materia.
Agli effetti degli esami sono da considerare materie propedeutiche:
a) le materie di base teoriche e pratiche, l'istologia generale e speciale, la embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata;
b) le materie di cui al precedente punto e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria;
c) le materie dei punti a) e b) e la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale degli animali domestici; quest'ultima e' propedeutica rispetto a tutte le cliniche ed all'ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale e alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici;
d) la propedeutica 1) semeiologia medica e metodologia clinica veterinaria e la patologia medica veterinaria rispetto alla clinica medica veterinaria;
e) la propedeutica 2) semeiologia chirurgica e metodologia clinica veterinaria, la patologia chirurgica veterinaria, la podologia rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;
f) l'ostetricia veterinaria e la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento specifico veterinario e di altre tre materie da lui scelte fra gli insegnamenti complementari.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in materia compresa nell'ordinamento degli studi della facolta' e nella esposizione orale e discussione di almeno due fra tre argomenti, scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione.
Art. 73. - Norma transitoria.
Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni; all'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilira' caso per caso il consiglio di facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 38. - CARUSO
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