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072U1093

IT - DPR

072U1093

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 1093)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 139. - Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto. L'abbreviazione puo' essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore. L'abbreviazione di corso e' deliberata caso per caso dal consiglio di facolta' su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria. Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potra' superare il 20% dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilita' dei posti agli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 91. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 139. - Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto.
L'abbreviazione puo' essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore.
L'abbreviazione di corso e' deliberata caso per caso dal consiglio di facolta' su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria.
Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potra' superare il 20% dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilita' dei posti agli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 91. - VALENTINI
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