070U0221
070U0221
Dichiarazione di ente ospedaliero degli istituti ospitalieri, con sede in Cremona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970 n. 221)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato istituti ospitalieri di Cremona e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 9 dicembre 1935;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Gli istituti ospitalieri, con sede in Cremona, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;
due membri eletti dal consiglio comunale di Cremona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 dicembre 1935.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 32. - CARUSO