068U1435
068U1435
Istituzione della facolta' di economia e commercio presso l'Universita' degli studi di Modena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968 n. 1435)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Modena intese all'istituzione della facolta' di economia e commercio presso l'Universita' medesima; Vedute le convenzioni per il mantenimento della suddetta facolta', stipulata l'11 dicembre 1967 e il 16 luglio 1968 tra l'Universita' di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 11 dicembre 1967 e 16 luglio 1968 tra l'Universita' degli studi di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, intese al finanziamento della facolta' di economia e commercio che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' degli studi di Modena.
Art. 2
Presso l'Universita' degli studi di Modena e' istituita la facolta' di economia e commercio, al cui mantenimento viene provveduto con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.
Art. 3
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma , e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , dieci posti di assistente ordinario.
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di cinque professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 58. - GRECO
Testo delle modifiche
Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, relative all'istituzione della facolta' di economia e commercio.
Art. 1. - E' modificato nel senso che all'elenco delle facolta' che costituiscono l'Universita' di Modena e' aggiunta la seguente:
facolta' di economia e commercio.
Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della facolta' di economia e commercio.
Art. 69. - La facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.
Art. 70. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto internazionale;
5) Diritto amministrativo;
6) Demografia;
7) Legislazione bancaria;
8) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9) Economia dei trasporti;
10) Tecnica del commercio internazionale;
11) Economia montana e forestale;
12) Sociologia;
13) Analisi di mercato;
14) Scienza della programmazione;
15) Economia aziendale;
16) Teoria economica.
Art. 71. - Gli insegnamenti di "Diritto commerciale" e di "Geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA
Art. 1
Repertorio n. 388
Convenzione tra l'Universita' degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno undici del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasette (l'11 dicembre 1967), in Modena, nello studio del magnifico rettore dell'Universita', davanti a me, dott.
proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo della Universita' stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori:
dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour, n. 40;
dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena, alla via GianMaria Barbieri, n. 2, entrambi funzionari della carriera direttiva della Universita' di Modena, testimoni noti ed idonei a termine di legge,
si sono costituiti:
l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore pro-tempore prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'universita', il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Universita' di Modena, in data 5 dicembre 1967, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera a);
il comune di Modena, nella persona del sindaco sig. Rubes Triva, nato a Mantova il 16 febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il comune stesso;
l'amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, sig. Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925), domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale medesima;
la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924), domiciliato per la carica presso la camera stessa.
Essi intervenuti, tutti cittadini italiani, della identita' personale dei quali sono io ufficiale rogante personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.
Premesso
che e' tradizione plurisecolare della comunita' modenese di favorire, mediante pubbliche iniziative, l'incremento degli studi universitari;
che l'istituzione di una facolta' di economia e commercio risponde ad una sentita esigenza della provincia modenese;
che l'Universita' di Modena considerera' con ogni favore tutta le iniziative tese a realizzare l'attuazione dei principi che verranno recepiti nelle leggi di riforma dell'ordinamento universitario ed in particolare del pieno impiego da parte dei docenti;
che, il senato accademico ed il consiglio d'amministrazione della universita', ritenuto di grande interesse per l'Universita' di Modena di poter disporre di una nuova facolta' ed in particolare di una facolta' di economia e commercio, deliberavano, rispettivamente in data 8 ottobre 1964 ed in data 21 ottobre 1964 di voler istituire detta facolta', approvando le conseguenti modifiche allo statuto, nonche' il relativo piano finanziario;
che su detta Istituzione esprimeva parere favorevole il Consiglio superiore della pubblica istruzione, come da comunicazione del Ministero della pubblica istruzione n. 1910 del 7 novembre 1964 ;
che, interpellati i vari enti, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il comune e l'amministrazione provinciale di Modena, si dichiaravano disposti a sostenere tutta le spese previste nel piano finanziario per l'istituzione della facolta' convenzionata di economia e commercio;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Alle facolta' dell'Universita' degli studi di Modena, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. L 1592, e successive modificazioni, sara' aggiunta la facolta' di economia e commercio.
Art. 2
Art. 2.
Presso l'Universita' degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facolta' di economia e commercio ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , numero cinque (5) posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nella forme dovute.
In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica della facolta' di economia e commercio durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascuno posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo e' stato assegnato, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
Art. 3
Art. 3.
Presso l'Universita' degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facolta' di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub- art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , numero dieci (10) posti di assistenti ordinari.
Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sara' quello previsto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle universita'.
Art. 4
Art. 4.
Allo statuto della Universita' degli studi di Modena saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facolta' di economia e commercio, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.
Art. 5
Art. 5.
Alla spesa annua per il finanziamento della facolta' di economia e commercio sara' provveduto:
a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;
b) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, di L. 31.821.000;
c) con il contributo annuo del comune di Modena, di L. 31.821.000;
d) con il contributo annuo dell'amministrazione provinciale di Modena di L. 31.821.000;
e) con eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Art. 6
Art. 6.
In coerenza a quanto sopra il signor dott. Claudio Leonelli, presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Universita' di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000.
Il sig. Rubes Triva, sindaco del comune di Modena e in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000.
Il sig. Sergio Rossi, presidente della giunta provinciale di Modena e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Universita' degli studi di Modena e per tutta la durata della convenzione, la somma di L. 31.821.000.
I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:
a) nella misura di L. 30.000.000 al finanziamento di cinque (5) posti convenzionati di professori di ruolo;
b) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci (10) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei su menzionati articoli 2) e 3), compreso l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti;
c) alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico di attivita' spettante agli incaricati esterni, nella misura di L. 31.863.000.
Art. 7
Art. 7.
Qualora il costo medio di detto personale risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nel precedente art. 6 - sia perche' i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di personale di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - gli enti sovventori si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, ad elevare anche il contributo per il trattamento di previdenza e di assistenza.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore di detto personale, gli enti sovventori si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la relativa aliquota.
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.
Art. 8
Art. 8.
L'Universita' degli studi di Modena, rappresentata come sopra e' detto, dichiara di accettare le superiori premesse ed obbligazioni assunte dai signori:
dott. Claudio Leonelli, sig. Rubes Triva, sig. Sergio Rossi nelle rispettive qualifiche di rappresentanze.
Art. 9
Art. 9.
L'Universita' degli studi di Modena si impegna a favorire, nella nuova facolta', gli studi di economia aziendale, di tecnica di commercio internazionale, di teoria economica e di scienza della programmazione.
L'Universita' degli studi di Modena, inoltre, provvedera', in tutti i casi cui sia possibile, ed in particolare per le materie di cui al primo comma, alla costituzione degli opportuni istituti policattedre nell'ambito della facolta' di economia e commercio o in comunione tra la detta facolta' e quella di giurisprudenza e di scienze.
Una delle cinque cattedre previste dalla presente convenzione, dovra' essere riservata all'insegnamento delle scienze della programmazione.
Art. 10
Art. 10.
Gli organi accademici dell'ateneo terranno presenti, nella attuazione delle norme vigenti in materia di obbligo di residenza, le particolari esigenze di funzionalita' delle cattedre e degli istituti della facolta', anche secondo la volonta' espressa dagli enti finanziatori.
Art. 11
Art. 11.
L'Universita' si impegna - non appena lo permetteranno le nuove norme di legge, attualmente allo studio, sul riordinamento della facolta' di economia e commercio - a proporre le modifiche dello statuto della facolta' secondo gli indirizzi che verranno concordati con le altre parti contraenti.
L'Universita' di Modena si impegna, altresi', ad avviare ogni opportuna iniziativa - anche di intesa con gli enti sovventori - al fine di ottenere che venga istituito al piu' presto - e possibilmente entro un quadriennio - un corso di laurea in scienze economiche.
Art. 12
Art. 12.
L'Universita' degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; versera' inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
L'Universita' di Modena, si impegna e si obbliga, altresi', a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia "esterni" che "interni", compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.
L'Universita' versera' inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Le somme dovute allo Stato a norma del presente articolo dovranno essere fatte affluire dall'Universita' al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio sul quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore, e di assistente, nonche' i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Art. 13
Art. 13.
L'Universita' di Modena si impegna ad ospitare la nuova facolta' di economia e commercio in locali idonei, gia' a disposizione negli edifici universitari e consente che la facolta' si avvalga delle attrezzature didattiche e scientifiche delle facolta' di giurisprudenza e scienze matematiche, fisiche e naturali e a provvedere per le esigenze amministrativo-tecniche e di servizio della istituenda facolta' con personale dei ruoli di segreteria tecnico ed ausiliario di cui l'universita' stessa risulti attualmente dotata.
Art. 14
Art. 14.
L'ateneo modenese, infine, si impegna - nell'ambito delle norme che regolano l'ordinamento universitario ad assicurare, mediante la creazione di idonee istituzioni, la migliore partecipazione dei docenti, degli assistenti e degli studenti alla determinazione del programma didattico e del piano degli studi della facolta' convenzionata.
Art. 15
Art. 15.
L'Universita' di Modena si adoperera' affinche' gli enti locali, territoriali e culturali di Modena, concedano il piu' ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alla attivita' didattica e scientifica della facolta' di economia e commercio.
Art. 16
Art. 16.
La presente convenzione, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma seguente, avra' la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approvera' e si intendera' tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, sempre che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
Per quanto riguarda il comune, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'amministrazione provinciale di Modena, gli impegni di cui alla presente convenzione verranno a cessare qualora entro i due anni accademici successivi alla emanazione delle norme di legge sul riordinamento della facolta', l'Universita' di Modena non provveda a proporre le modifiche di cui all'art. 11, comma primo.
Art. 17
Art. 17.
Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della facolta' di economia e commercio, la facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Art. 18
Art. 18.
La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Modena, sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volonta', e lo sottoscrivono unitamente ai testi e a me.
Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma della legge 14 aprile 1957, n. 251 , su fogli cinque dei quali occupa facciate quattordici per intero e la presente sin qui.
Prof. avv. Lorenzo SPINELLI
Rubes TRIVA
Sergio Rossi
Dott. Claudio LEONELLI
Dott. Antonio GERACE, teste
Dott. Pasqualina MAZZARACCHIO SALVATERRA, teste Dott. proc. Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante
Ufficio registro atti civili e successioni Modena - Registrato gratis al n. 2122 - mod. 71-ME - Atti pubblici 12 dicembre 1967.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA
Art. 1
Repertorio n. 419
Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Universita' degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio.
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sedici luglio millenovecentosessantotto (16 luglio 1968), in Modena, nello studio del magnifico rettore della Universita', davanti a me, dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo della universita' stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961 a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori:
dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour, n. 40;
dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena, alla via GianMaria Barbieri, n. 2 entrambi funzionari della carriera direttiva della Universita' di Modena, testimoni noti ed, idonei a termine di legge si sono costituiti:
l'Universita' degli studi di Modena nella persona del magnifico rettore pro-tempore prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'Universita', il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Universita' di Modena in data 11 giugno 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A);
il comune di Modena, nella persona del sindaco sig. Rubes Triva, nato a Mantova il sedici febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921) e domiciliato per la carica presso il comune stesso il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio comunale del giorno 30 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B);
l'amministrazione provinciale di Modena nella persona del presidente sig. Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925) domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale medesima il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della giunta provinciale di Modena del giorno 13 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera C); ratificata dal consiglio provinciale di Modena in data 11 giugno 1968, in forza di deliberazione che si allega al presente atto sotto la lettera D); la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924), domiciliato per la carica presso la camera stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della giunta camerale del giorno 21 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E) approvata dal Ministero dell'industria e del commercio in data 20 giugno 1968, come risulta dalla lettera che si allega al presente atto sotto la lettera F).
Essi intervenuti, tutti cittadini italiani, della identita' personale dei quali sono io ufficiale rogante personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.
Premesso
che con atto a mio rogito, numero di repertorio 388, veniva stipulata, addi' 11 dicembre 1967, tra le parti contraenti una convenzione per il finanziamento, presso l'Universita' degli studi di Modena, di una facolta' di economia e commercio;
che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, div. XXII-B - presa visione della convenzione stessa, con foglio n. 184786 del 14 marzo 1968, ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - che all'atto in parola vengano apportati alcuni chiarimenti;.
che il Ministero della pubblica istruzione - Direzione anzidetta, divisione III - con foglio n. 675 del 4 maggio 1968, nel trasmettere copia della citata nota del Ministero del tesoro, ha invitato l'Universita' di Modena ad integrare la convenzione in argomento nel senso richiesto dal Ministero del tesoro medesimo;
che il senato accademico, nella seduta del 10 maggio 1968, ed il consiglio di amministrazione dell'ateneo modenese nella seduta dell'11 giugno 1968 hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato la richiesta integrazione;
che il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura acconsentivano a stipulare la presente convenzione aggiuntiva;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
La convenzione tra l'Universita' degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ad agricoltura di Modena, stipulata a rogito dell'ufficiale rogante dott. proc. Alberto Fantazzini, con il n. 388 di repertorio, addi' 11 dicembre 1967, a Modena ed ivi registrata n. 2122, atti pubblici, il 12 dicembre 1967, ferma restando ogni altra sua clausola e termine, viene modificata come e' indicato negli articoli seguenti.
Art. 2
Art. 2.
I paragrafi b) e c) dell'art. 6 sono cosi' modificati:
(Omissis).
"b) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci (10) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei summenzionati articoli 2 e 3 compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza, corrispondente al venti per cento (20%) del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, da determinarsi sulla base del costo medio dei detti posti e non gia' in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai titolari dei posti stessi;
c) nella misura di L. 31.863.000, alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al venti per cento (20%) del trattamento economico spettante agli incaricati esterni, da determinarsi sulla base del costo medio di detti incarichi, e non gia' in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai singoli incaricati".
Art. 3
Art. 3.
Il primo comma dell'art. 12 viene cosi' modificato:
"L'Universita' degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico;
versera' inoltre lo somma pari al 20% del trattamento economico medio spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi".
Il terzo comma dello stesso articolo viene cosi' modificato:
"L'Universita' versera' inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico medio spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi".
Art. 4
Art. 4.
L'art. 17 viene cosi' modificato:
"Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, ovvero questi ultimi non adempiano all'obbligo di elevare i propri contributi in relazione all'aumento che eventualmente dovesse verificarsi sul costo medio unitario dei professori di ruolo e incaricati e degli assistenti, in dipendenza di miglioramenti disposti dallo Stato nei confronti di tale personale, sia sul trattamento economico di attivita' e di carriera, sia sul trattamento di quiescenza e di previdenza, la facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari ed i professori incaricati, i quali tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Art. 5
Art. 5.
La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Modena, sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volonta', e lo sottoscrivono unitamente ai testi e a me.
Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma della legge 14 aprile 1957, n. 251 su fogli tre, dei quali occupa facciate otto e al presente fin qui.
Viene pure data lettura delle postille alle parti che le approvano alla presenza dei testimoni.
Prof. avv. Lorenzo SPINELLI
Rubes TRIVA
Sergio Rossi
Dott. Claudio LEONELLI
Dott. Antonio GERACE, teste
Dott. Pasqualina MAZZARACCHIO SALVATERRA, teste Dott. proc. Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante
Ufficio registro atti civili e successioni - Registrato gratis ai n. 1213 - mod. 71-ME - Atti pubblici 17 luglio 1968.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA