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069U0781

IT - DPR

069U0781

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 ottobre 1969 n. 781)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, e' aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi. 1° Anno: Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale; Farmacologia; Patologia odontostomatologica; Odontotecnica; Anestesia e chirurgia stomatologica; Odontoiatria conservativa (biennale). 2° Anno: Odontoiatria conservativa (biennale); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale); Parodontologia (biennale); Anatomia e istopatologia odontostomatologica; Odontoiatria infantile; Radiologia odontostomatologica; Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale); Chirurgia maxillo-facciale (biennale). 3° Anno: Clinica odontostomatologica; Chirurgia maxillo-facciale (biennale); Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale); Parodontologia (biennale); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, e' aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi.
1° Anno:
Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (biennale).
2° Anno:
Odontoiatria conservativa (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (biennale).
3° Anno:
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO
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