069U0776
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Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1969 n. 776)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, del 7 dicembre 1960, n. 1747 e del 16 aprile 1964, n. 413, con i quali vennero approvate variazioni alla precedente tariffa; Vista la deliberazione in data 8 aprile 1969, n. 268 , della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1969, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, e' stabilita nella seguente misura:
L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato;
L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato.
Art. 2
Alle societa' che, a decorrere dal 1 gennaio 1969 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:
a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50%;
d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25%.
Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli gia' quotati in altre borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori.
L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.
Art. 3
E' fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 8 - GRECO