Monitoring Gesetzessammlung

068U1205

IT - DPR

068U1205

Istituzione dell'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale di Lecce. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 aprile 1968 n. 1205)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782 , sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282 , sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963 che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dello indirizzo generale degli istituti tecnici femminili; Considerato che dal 1 ottobre 1965 funziona, di fatto, l'istituto tecnico femminile di Lecce; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1965 e' istituito in Lecce un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto e' stabilito nella misura di lire 112.000.000.

Art. 4

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1968 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 2. - GRECO

Tabella A

TABELLA A
Tabella organica dell'Istituto tecnico femminile di Lecce
Parte di provvedimento in formato grafico
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