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069U0729

IT - DPR

069U0729

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969 n. 729)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria e' abrogato e sostituito dal seguente: Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria e' il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica II; 4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non piu' di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti: Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea); Geometria II; Mineralogia; Litologia e geologia; Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure); Tecnologie generali dei materiali; Chimica applicata; Chimica organica; Fisica atomica; Fisica tecnica; Elettrotecnica; Economia ed organizzazione aziendale; Complementi di chimica generale ed inorganica. Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "Biologia marina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria e' abrogato e sostituito dal seguente:
Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria e' il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.
2° Anno:
1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non piu' di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti:
Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea);
Geometria II;
Mineralogia;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure);
Tecnologie generali dei materiali;
Chimica applicata;
Chimica organica;
Fisica atomica;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Economia ed organizzazione aziendale;
Complementi di chimica generale ed inorganica.
Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "Biologia marina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146. - CARUSO
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