069U0727
069U0727
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969 n. 727)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Biologia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Metodi matematici e statistici in chimica e biologia.
Nello stesso articolo il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel sostenere gli esami lo studente deve rispettare il seguente ordine di precedenza:
l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di chimica organica, di chimica farmaceutica e delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica biologica e di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
l'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale (biennale);
gli esami di fisiologia generale (biennale) e di chimica biologica debbono precedere quello di farmacologia e farmacognosia; gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) sono propedeutici i primi nei confronti dei successivi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 148. - CARUSO