069U0724
069U0724
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 settembre 1969 n. 724)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti e' modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facolta' che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonche', limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati". Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi e' previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichita' per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti e' modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facolta' che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonche', limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati".
Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi e' previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichita' per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO