068U1091
068U1091
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 agosto 1968 n. 1091)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 82. - L'insegnamento complementare di "Calcoli numerici e grafici con elementi di programmazione I e II (con asterisco) del corso di laurea in fisica e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II (con asterisco)".
Art. 88. - L'insegnamento complementare di "Biochimica molecolare" del corso di laurea in scienze biologiche e' soppresso ed al suo posto viene istituito quello di: "Biologia molecolare".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 7 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 42. - GRECO