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068U0772

IT - DPR

068U0772

Ripartizione di sei nuovi posti di professore universitario di ruolo Istituiti, per l'anno accademico 1968-69, con l'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 giugno 1968 n. 772)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di dodici) per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti; nella misura del 10 per cento dopo e detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di sedici), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; per la restante parte (e cioe' in numero di centoquarantatre), per la ripartizione tra le facolta' e scuole per il normale incremento degli organici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo; dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e cinquantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Vedute le motivate richieste delle facolta' e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della facolta' e scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui, al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di 16) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di 12) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvedera' con separati decreti; Ravvisata l'opportunita' di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle facolta' e scuole ed al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Per l'anno accademico 1968-69, sono cosi' ripartiti tra le facolta' universitarie di cui appresso altri sei nuovi posti di professore universitario di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 :
Numero dei post i
UNIVERSITA DI BOLOGNA
Facolta di chimica industriale:
per il raddoppiamento della cattedra di chimica
fisica............................................... 1
UNIVERSITA DI GENOVA
Facolta di lettere e filosofia:
per il raddoppiamento della cattedra di lette-
ratura latina........................................ 1
UNIVERSITA DI MILANO
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di clinica
medica............................................... 1
UNIVERSITA DI NAPOLI
Facolta di ingegneria............................ 1
UNIVERSITA DI ROMA
Facolta di giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di storia
del diritto italiano................................. 1
Facolta di medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di malat-
tie infettive........................................

Art. 2

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-69 saranno assegnati con separati provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 106. - GRECO
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