Monitoring Gesetzessammlung

069U0039

IT - DPR

069U0039

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1969. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 febbraio 1969 n. 39)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 , recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonche' sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468 ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno finanziario 1969 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per Istruzione, n. 1902 sottufficiali in congedo e n. 8070 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli 3 categorie dell'Aeronautica militare, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun comando di regione aerea il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1969 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 127. - GRECO
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