070U1438
070U1438
Istituzione di licei artistici autonomi dal 1 ottobre 1967. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970 n. 1438)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 , e successive modificazioni, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 , che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178 , che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262 , che detta nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici; Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942 , relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970; Ritenuto opportuno provvedere alla creazione di nuovi licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna e Verona; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Considerato che i suddetti licei vennero istituiti con atti non formalmente regolari; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono istituiti sei licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna, Verona.
Art. 2
Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale, insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
I contributi annui a carico dello Stato sono stabiliti, per ciascuno dei sei istituti di cui al precedente art. 1 nella misura indicata nell'annessa tabella C firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1970 SARAGAT FERRARI-AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 160. - VALENTINI
Tabelle
TABELLA A
Pianta organica dei licei artistici di Bari, Cagliari, Lucca, Ravenna e Verona
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Pianta organica del liceo artistico di Pescara
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tabella dei contributi annui a carico dello Stato in favore dei licei artistici di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna e Verona.
Importo
del contributo Sede del liceo artistico annuo
Bari................................................... L. 500.000 Cagliari............................................... " 500.000 Lucca.................................................. " 500.000 Pescara................................................ " 1.000.000 Ravenna................................................ " 500.000 Verona................................................. " 500.000
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO