Monitoring Gesetzessammlung

066U0977

IT - DPR

066U0977

Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1966 n. 977)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , recante disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311 e del Fondo di integrazione di cui all' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e' fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall' art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830 ;
anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione;
anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione;
anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.

Art. 2

Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell' art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830 :
anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti;
anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti;
anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1966 SARAGAT BOSCO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 37. - VILLA
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