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065U0591

IT - DPR

065U0591

Incorporazione dell'Ente Casa madre dei mutilati nella Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965 n. 591)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162 , con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in Ente morale;
Visto il vigente nuovo testo di statuto dell'Associazione allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963, n. 978 , con il quale sono state approvate le modifiche statutarie di cui e' cenno nello stesso decreto;
Visto il regio decreto 2 marzo 1939, n. 588 , con il quale l'Ente Casa madre dei mutilati, con sede in Roma, costituito ad iniziativa dell'Associazione suindicata, venne eretto in Ente morale;
Visto il vigente statuto dell'Ente Casa madre dei mutilati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951 (registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1952);
Ravvisata la necessita ' di procedere alla incorporazione dell'Ente Casa madre dei mutilati nell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, nella considerazione che trattasi di due Enti che perseguono scopi statutari affini e che l'attivita' dell'Ente Casa madre dei mutilati puo' essere svolta, piu' opportunamente, dall'Associazione summenzionata;
Viste le due deliberazioni in data 26 marzo 1964 e 16 luglio 1964, rispettivamente, adottate a tal fine dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Casa madre dei mutilati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
L'Ente Casa madre dei mutilati e' incorporato nella Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, alla quale sara' conseguentemente devoluto anche il patrimonio dell'Ente Casa madre anzidetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 122. - VILLA
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