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066U0943

IT - DPR

066U0943

Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa al fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1966 n. 943)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'; Vista la delega di competenza conferita al Comitato di Associazione, in base all'art. 47 della Convenzione di Associazione, nella seconda Sessione del Consiglio di Associazione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione medesima; Vista la Decisione n. 5-66 del 22 aprile 1966 , relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa; Vista la Decisione n. 6-66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fine alla scadenza prevista dall'art. 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Per l'attuazione del regime degli scambi commerciali previsto dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406 , si applicano le disposizioni di cui alle seguenti Decisioni che, fanno parte integrante del presente decreto:
a) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione del concetto di prodotti originari ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei metodi di cooperazione amministrativa;
b) Decisione 6/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde'.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 10 luglio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY - Visto, il Guardasigilli REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 72. - DI PRETORO

Allegato - art. 1

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A.
IL CONSIGLIO
Bruxelles, 29 aprile 1966. - CEE-EAMA/82/66 (CA 17)
Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione (1) relativa alla definizione del concetto "prodotti originari"
ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed al metodi di cooperazione amministrativa.
Il Comitato di Associazione,
Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunita' e, in particolare, le disposizioni del Titolo I,
Visto l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio allegato alla suddetta Convenzione di Associazione,
Vista la dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari ed annessa all'atto finale della suddetta Convenzione, (Allegato VII);
Visto il Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione;
Visto il progetto della Commissione della Comunita' Economica Europea;
Vista la delega di competenze conferita al Comitato di Associazione dal Consiglio di Associazione nella seconda sessione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 della Convenzione di Yaounde' relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione;
Considerando che la definizione della nozione di "prodotti originari" ha lo scopo di permettere una distinzione fra i prodotti che hanno diritto, all'importazione negli Stati membri o negli Stati associati, al beneficio del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione di Associazione e quelli che non sono ammessi a tale regime;
Considerando che dal contenuto di questa definizione dipende in gran parte l'armonico sviluppo delle relazioni economiche fra gli Stati associati e la Comunita' Economica Europea, tenuto conto dei loro interessi legittimi e della loro situazione economica ed industriale, e del desiderio di favorire il consumo dei prodotti originari degli Stati associati, quale e' stato espresso nella dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri che figura nell'Allegato VIII dell'atto finale della Convenzione di Associazione;
Considerando che, per tali ragioni, i prodotti interamente ottenuti in uno Stato membro o in uno Stato associato debbono beneficiare, in ogni caso, del regime preferenziale;
Considerando che altrettanto deve essere per le merci ottenute in uno Stato associato e destinate all'esportazione verso uno Stato membro, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti interamente ottenuti negli altri Stati associati o negli altri Stati membri, tenuto conto che ciascuno degli Stati membri importatori accorda a questi ultimi prodotti il beneficio del regime preferenziale;
Considerando, invece, che questa assimilazione, per le merci ottenute in uno Stato membro e destinate alla esportazione verso un dato Stato associato, e' possibile soltanto a condizione che i prodotti entrati nella loro fabbricazione siano a loro volta interamente ottenuti negli altri Stati membri, nello Stato associato di destinazione o negli altri Stati associati che formano una unione doganale con quest'ultimo, in quanto i prodotti in questione fruirebbero, in ogni caso, della preferenza quando vi e' importazione diretta;
Considerando che e' auspicabile far beneficiare del regime preferenziale anche le merci ottenute in una delle Parti Contraenti, nella cui fabbricazione siano entranti dei prodotti diversi da quelli indicati nei precedenti considerati, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di una trasformazione o di una lavorazione sufficiente a modificare in maniera essenziale la loro natura ed a produrre un rilevante aumento del loro valore; che solo condizioni del genere giustificano l'applicazione del regime preferenziale alla totalita' di una merce cosi' ottenuta, in quanto la definizione di "prodotti originari" non deve avere per effetto d'impedire alle tariffe doganali e alle altre misure di protezione economica di svolgere la loro funzione nei riguardi dei paesi terzi all'Associazione;
Considerando che questo principio deve tradursi in regole semplici, garantendo una uniforme applicazione in tutta l'Associazione, e che questo scopo puo' esser raggiunto attenendosi ad un criterio basato sul cambiamento della voce doganale ed accompagnato da appropriati correttivi;
Considerando che le autorita' doganali dello Stato membro o di quello associato importatore debbono avere la certezza che i prodotti presentati all'importazione rispondano alle condizioni previste dalla presente decisione; che questa certezza e' possibile solo se sono noti i fatti che concorsero a conferire alla merce il carattere di "prodotti originari", fatti che le autorita' doganali dello Stato associato o dello Stato membro esportatore sono le piu' qualificate a stabilire; che, e' pertanto necessario che fra dette autorita' si stabilisca una stretta cooperazione amministrativa;
Considerando auspicabile che tale cooperazione amministrativa si attui secondo metodi analoghi a quelli gia' sperimentati nel traffico fra gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Decide:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione del 20 luglio 1963 relativa alla creazione di un'associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunita', e ad eccezione dei prodotti indicati all'Allegato IV, per i quali le disposizioni del Protocollo n. 3 restano in vigore fino a nuova decisione del Consiglio di Associazione, sono considerati:
1. Come prodotti originari degli Stati membri, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato associato d'importazione, ai sensi dell'articolo 5:
a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri;
b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
Tale condizione non e' tuttavia richiesta, per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, dello Stato associato di destinazione, o degli altri Stati associati che beneficiano, nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime degli Stati membri della Comunita' Economica Europea.
2. Come prodotti originari degli Stati associati, a condizione che siano trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5:
a) i prodotti totalmente ottenuti in uno Stato associato;
b) i prodotti ottenuti in uno Stato associato e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
Tale condizione non e' tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, degli Stati membri o di altri Stati associati.
I prodotti di cui all'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione.

Allegato - art. 2

Articolo 2
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2. lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" negli Stati membri o negli Stati associati:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;
b) prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi che Ivi sono allevati;
e) I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;
g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonche' gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da 9) a g) o dai loro derivati.

Allegato - art. 3

Articolo 3
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi I, lettera b) e 2, lettera b) sono conisiderate sufficienti:
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quel, le comprese nell'elenco A, alle quali vengono applicate le disposizioni particolari di detto elenco;
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.
Per voci doganali, si intendono quelle della. Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Allegato - art. 4

Articolo 4
Quando gli elenchi A e B predisposti ai fini della Applicazione dell'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in uno Stato associato ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:
da un lato:
per quanto riguarda i prodotti di cui e comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione, sia a titolo definitivo sia a titolo temporanaeo; per quanto, riguarda, i prodotti di origine non determinata: il primo, prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione;
dall'altro:
il prezzo ex fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

Allegato - art. 5

Articolo 5
Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro o dallo Stato associato d'esportazione nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese;
b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di uno o piu' paesi non facenti parte della Convenzione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato;
c) i prodotti che attraversano il territorio di uno Q piu' Stati non facenti parte della Convenzione senza esser scortati da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato, a condizione che l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da ragioni geografiche, a sensi della nota esplicativa n. 6, e che siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

Allegato - art. 6

Articolo 6
I "prodotti originari", ai sensi della presente decisione sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione, al beneficio' delle disposizioni previste dal Titolo I della Convenzione su presentazione di un certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione.

Allegato - art. 7

Articolo 7
Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modello.

Allegato - art. 8

Articolo 8
Il certificato di circolazione delle merci modello A.Y.1, e' vistato dalle autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore fin dal momento in cui l'esportazione si e' realmente verificata o, e' stata assicurata.
In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1 puo' essere vistato anche dopo la esportazione delle, merci cui si riferisce, quando esso non e' stato esibito al momento di detta esportazione in seguito ad errore o ad omissione involontaria. In tal caso, il certificato e' munito di, una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato vistato.
Il certificato di circolazione delle, merci, modello A.Y.1, puo' essere vistato solo nel caso in, cui e' destinato a costituire il titolo giustificativo, per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione.

Allegato - art. 9

Articolo 9
Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser presentato entro il termine di 4 mesi, a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione, all'Ufficio doganale dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione cui e' presentata la merce.

Allegato - art. 10

Articolo 10
Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser stabilito in conformita' all'esemplare allegato alla presente decisione. Esso e' redatto in una delle lingue in cui e' stipulata la Convenzione e in conformita' con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso e' compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
Il certificato deve avere il formato di cm. 21x30 ed essere stampato su carta collata per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe mm. 3 ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.
Gli Stati membri e gli Stati associati possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Allegato - art. 11

Articolo 11
Il certificato di circolazione delle merci e' presentato alte autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione, secondo le modalita' previste dalla rispettiva regolamentazione. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che le merci assolvono le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione.

Allegato - art. 12

Articolo 12
1. Gli Stati membri e gli Stati associati ammettono come "prodotti originari", al beneficio delle disposizioni del Titolo I della Convenzione, senza che occorra presentare un certificato di circolazione, modello A.Y.1 le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personal dei viaggiatori, purche si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarato come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussista alcun dubbio circa la
veridicita' di tale dichiarazione
2. Sono considerate come non aventi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dai destinatario dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale, e sono costituite da merci il cui valore globale non sta superiore a 60 unita' di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Allegato - art. 13

Articolo 13
Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, i Governi degli Stati membri e degli Stati associati si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per quanto riguarda il controllo dell'autenticita' e della regolarita' dei certificati.
I necessari metodi di cooperazione amministrativa vengono adottati contemporaneamente alla presente decisione ed entrano in vigore alla stessa data.

Allegato - art. 14

Articolo 14
Ogni anno si procede all'esame dell'applicazione della presente decisione e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi gli adattamenti ritenuti necessari.
Tale riesame potra' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita' Economica Europea, sia degli Stati associati.

Allegato - art. 15

Articolo 15
Le note esplicative, gli elenchi A e B, l'elenco dei prodotti provvisoriamente esclusi dall'applicazione della, presente decisione ed il modello del certificato di circolazione delle merci A.Y.1. allegati alla presente decisione, fanno parte integrante della medesima.

Allegato - art. 16

Articolo 16
Gli Stati membri e gli Stati associati adottano tutte le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci, modello A.Y.1, possano esser rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore della decisione.
I certificati d'origine rilasciati in base alla raccomandazione della Commissione della Comunita' Economica Europea del 10 dicembre 1958, relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 del Trattato, continueranno ad essere validi, purche' siano rilasciati al piu' tardi un mese dopo l'entrata in vigore della decisione e siano presentati alle autorita' doganali degli stati membri o degli Stati associati non oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

Allegato - art. 17

Articolo 17
Gli Stati associati, gli Stati emari e la Comunita' sono tenuti ad adottare, per quanto ti riguarda le misure relative all'esecuzione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il 1 luglio 1966.
Fatto a Bruxelles, addi' 22 aprile 1966.
Il Presidente del Comitato di Associaz
ione
A. BUSCHETTE

Allegato - Allegato I

ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1 - ad articolo 1:
L'espressione "negli Stati membri" o "in uno Stato associato" comprende ugualmente le acque territoriali.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina", a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate come facenti parte del territorio dello Stato membro o dello Stato associato al quale esse appartengono, a condizione che le stesse rispondano alle condizioni indicate dalla nota esplicativa n. 4.
Nota 2 - articolo 1:
Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario di uno Stato membro o di uno Stato associato non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di paesi terzi.
Nota 3 - ad articolo 1:
Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non e' applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
Nota 4 - ad articolo 2, lettera f):
L'espressione "loro navi" si applica soltanto nei confronti delle navi:
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato associato;
che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato associato;
che appartengono almeno per meta' a cittadini dei Paesi facenti parte della Convenzione o ad una Societa' con sede principale in uno di tali Paesi, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del Consiglio d'amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dei Paesi facenti parte della Convenzione e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a degli Stati facenti parte della Convenzione a collettivita' pubbliche o a cittadini aventi la nazionalita' di tali Stati;
il cui stato maggiore e' interamente composto da cittadini dei Paesi facenti parte della detta Convenzione;
e il cui equipaggio e' composto, almeno nella proporzione del 75%, da cittadini dei Paesi facenti parte della detta Convenzione.
Nota 5 - ad articolo 4:
Per "prezzo ex fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata la lavorazione o la trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione e' stata effettuata successivamente da due o piu' ditte, si dovra' prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.
Nota 6 - ad articolo 5, lettera c):
1. Al fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera c), l'attraversamento, da parte delle merci scambiate tra gli Stati membri e gli Stati associati, del territorio di uno o piu' paesi appresso indicati, non facenti parte della Convenzione, e' giustificato da ragioni geografiche quando esso e' motivato dalla necessita' dello sbarco o dell'imbarco delle merci nei porti di:
Beira (Africa orientale porto- per gli scambi con il Congo
ghese) (Leopoldville)
Durban, Citta del Capo, Port per gli scambi con il Congo
Elisabeth (Sudafrica) (Leopoldville)
Algeri, Bona, Orano (Algeria) per gli scambi con il Niger
Lobito (Angola) per gli scambi con il Congo
(Leopoldville)
Bathurst ed altri porti della per gli scambi con il Senegal foce del fiume Gambia
Tema, Takoradi, Acora (Gana) per gli scambi con l'Alto
Volta
Bata (Guinea spagnola) per gli scambi con il Gabon
Conakry (Guinea) per gli scambi con il Mali
Mombassa (Kenya) per gli scambi con il Burundi, il Congo (Leopoldville) e il Ruanda
Tripoli (Libia) per gli scambi con il Niger e il Ciad
Burutu, Wari (Nigeria) per gli scambi con il Camerun, il Niger e il Ciad
Calabar (Nigeria) per gli scambi con il Camerun Lagos, Apapa (Nigeria) per gli scambi con il Camerun, il Dahomey, il Niger e il
Ciad
Porto Harcourt (Nigeria) per gli scambi con il Camerun e il Ciad
Porto Sudan (Sudan) per gli scambi con il Ciad
Dar-es-Salam (Tanganica) per gli scambi con il Congo
(Leopoldville)
2. In caso di attraversamento del territorio dei paesi suddetti che non fanno parte della Convenzione, i prodotti originari di uno Stato membro o di uno Stato associato:
devono rimanere sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito e non debbono esservi messi in libera pratica; durante la permanenza in tali paesi non debbono essere oggetto di manipolazioni, a meno che queste siano destinate ad assicurare la loro conservazione tal quali.
La prova dell'adempimento di dette condizioni e' fornita dalla presentazione alle autorita' doganali dello Stato membro o dello Stato associato di destinazione di una attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito, recante:
una descrizione esatta della merce;
la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi;
una dichiarazione delle condizioni in cui e' avvenuta la permanenza delle merci o, in mancanza, di ogni altro documento ritenuto probante da questo Stato.
Nota 7 - ad articolo 8:
Per quanto riguarda le esportazioni degli Stati associati effettuate alle condizioni di cui all'articolo 5 lettera e) della decisione del Consiglio di Associazione, la cui destinazione finale definitiva non e' nota al momento dell'uscita dallo Stato associato esportatore, puo' essere ammesso un certificato di circolazione A.Y.1 provvisorio. Questo e' sostituito successivamente da uno o, in caso di smistamento della spedizione prima dell'imbarco, piu' certificati di circolazione A.Y.1 definitivi quando, alle autorita' doganali che hanno rilasciato il certificato originale, e' stato provato che le merci sono state istradate verso uno Stato membro.
Il certificato provvisorio deve essere compilato sul modello prescritto dall'art. 10. Esso, nella colonna "osservazioni" deve recare la dicitura "provvisorio", scritta in inchiostro rosso ed a stampatello.
Il certificato di circolazione provvisorio e' esclusivamente destinato a permettere alle autorita' doganali che lo hanno emesso di vistare i certificati di circolazione definitivi.
Nota 8 - ad articolo 8:
Quando un certificato di circolazione, modello A.Y.1, si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato membro p dallo Stato associato di riesportazione debbono obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale e stato rilasciato il certificato di circolazione primitivo.

Allegato - Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO A.
(Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni).
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato - Allegato III

ALLEGATO III
ELENCO B
(Elenco delle lavorazioni; o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, una che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto).
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato - Allegato IV

ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato - art. 1

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A.
IL CONSIGLIO
Bruxelles, 29 aprile 1966 - CEE-EAMA/83/66 (CA 18)
Decisione n. 6/66 del Consiglio di Associazione (1) relativa alla
definizione dei metodi di cooperazione
amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde'.
Il Comitato di Associazione,
Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963, e in particolare il Titolo 1,
Visto il Protocollo n. 3 di tale Convenzione, relativo al concetto di prodotti originari per l'applicazione della Convenzione.
Vista la decisione n. 5/66 adottata in data odierna e relativa alla definizione del concetto di "Prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I della Convenzione,
Vista la delega di poteri conferita al Comitato dal Consiglio di Associazione nella seconda sessione del 7 aprile 1965 in vista dell'applicazione del Protocollo n. 3 della Convenzione,
Considerando la necessita', per il buon funzionamento della Convenzione, di organizzare una stretta cooperazione amministrativa tra i paesi facenti parte dell'Associazione per assicurare l'applicazione corretta e solidale delle disposizioni doganali della Convenzione, e in particolare delle norme della decisione relativa alla definizione del concetto di prodotti originari,
Decide:
Articolo 1
I metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la C.E.E. e i S.A.M.A. sono fissati nell'allegato della presente decisione.

Allegato - art. 2

Articolo 2
Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunita' sono tenuti, per quanto gli concerne, a prendere le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il I luglio 1966.
Fatto a Bruxelles, addi' 22 aprile 1966.
Il Presidente del Comitato di Associazione A. Buschette

Allegato - art. 1

ALLEGATO
Metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde
Articolo 1
Per l'esportatore
1. Spetta all'esportatore, o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere sotto la propria responsabilita' il visto per un certificato di circolazione. La domanda viene fatta su un modulo modello A.Y.1, debitamente compilato, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo Il della decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966 e secondo le norme indicate a tergo dell'originale del modello stesso.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un visto.

Allegato - art. 2

Articolo 2
Per la dogana
La dogana dello Stato membro, paese o territorio esportatore deve accertarsi che il modello A.Y.1 sia debitamente compilato. Essa verifica in particolare che la parte riservata alla indicazione delle merci sia stata compilata in modo che risulti impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la denominazione delle merci deve essere scritta senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi delle righe.

Allegato - art. 3

Articolo 3
Il certificato di circolazione A.Y.1. costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dalla Convenzione di Associazione, per cui spetta all'ufficio doganale del paese esportatore verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni figuranti sul predetto certificato, procedendo alla verifica delle merci in esso indicate.

Allegato - art. 4

Articolo 4
Esportazione da uno Stato membro della Comunita' Economica Europea
Il visto sul certificato di circolazione A.Y.1 viene concesso dalle autorita' doganali d'uno Stato membro della Comunita' Economica Europea:
1) quando le merci esportate sono state fabbricate nella Comunita' senza incorporazione di prodotti importati da paesi non membri della Comunita';
2) quando le merci sono state fabbricate nella qualita' da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati dallo Stato associato in cui le merci vengono esportate;
3) quando le merci sono state fabbricate nella Comunita' da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da uno Stato associato e sono riesportate in un altro Stato associato che accordi al primo Stato associato lo stesso regime riservato agli Stati membri della Comunita';
4) quando le merci sono state fabbricate nella Comunita' da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da un paese che non faccia parte della Convenzione - o da uno Stato associato che non fruisca nello Stato associato di destinazione dello stesso regime riservato agli Stati membri della Comunita' - le merci esportate sono classificate in una voce doganale (nomenclatura di Bruxelles) diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi A e B allegati alla decisione del Consiglio di Associazione.
Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha ampia facolta' di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.
La dogana dello Stato suddetto si rifiutera' di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.

Allegato - art. 5

Articolo 5
Esportazione da uno Stato associato
Il visto sul certificato di circolazione, modello A.Y.1, viene concesso dalle autorita' doganali di uno Stato associato:
1) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato, senza incorporazione di prodotti importati da paesi che non fanno parte della Convenzione;
2) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato a partire da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da paesi che non fanno parte della Convenzione e le merci esportate sono classificate in una voce doganale, secondo la nomenclatura di Bruxelles, diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi A e B allegati alla decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione.
Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni; la dogana ha ampia facolta' di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.
La dogana dello Stato suddetto si rifiutera' di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.

Allegato - art. 6

Articolo 6
Indicazione del modello di documento di esportazione utilizzato
Nella parte dei certificati riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello, o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore e' certificata conforme.

Allegato - art. 7

Articolo 7
Riesportazione tal quali
Quando un certificato di circolazione concerne prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato membro o dallo Stato associato ove si effettua la riesportazione devono obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato in cui venne rilasciato il certificato di circolazione originario.

Allegato - art. 8

Articolo 8
Apposizione del bollo dell'ufficio doganale
Il bollo dell'ufficio doganale deve essere apposto mediante sigillo metallico, preferibilmente di acciaio. I paesi che fanno parte: della Convenzione si comunicano l'un l'altro i modelli dei bolli autorizzati.

Allegato - art. 9

Articolo 9
Rilascio di certificati di circolazione provvisoria
1. Quando le merci con destinazione definitiva ignota esportate dagli Stati associati non sono coperte da un titolo di trasporto diretto emesso da uno Stato associato e transitano per il territorio di uno o piu' paesi che non fanno parte della Convenzione, senza che tale transito sia considerato una interruzione del trasporto diretto, l'esportatore ha la facolta' di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione A.Y.1 provvisorio.
In tal caso, la menzione "PROVVISORIO" verra' scritta con inchiostro rosso sul certificato di circolazione sotto la voce "osservazioni".
2. Quando le merci hanno ricevuto la loro destinazione definitiva, l'esportatore puo' chiedere che il certificato provvisorio di circolazione venga sostituito da un certificato definitivo. Questo ultimo puo' comprendere la totalita' delle merci indicate nel certificato provvisorio o soltanto la parte delle merci destinate ad uno Stato membro. Il certificato provvisorio puo' anche essere sostituito da piu' certificati definitivi, se la spedizione e' suddivisa in piu' parti prima dell'imbarco.
3. La sostituzione d'un certificato provvisorio mediante uno o piu' certificati definitivi deve essere chiesta per iscritto dall'esportatore. La richiesta deve essere accompagnata dal certificato provvisorio e da tutti i documenti atti a comprovare che le merci sono state inoltrate a destinazione di uno Stato membro.
La data del certificato di circolazione A.Y.1. definitivo e' la data alla quale fu vistato il certificato provvisorio.

Allegato - art. 10

Articolo 10
Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo
1. La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione A.Y.1 mediante uno o piu' certificati A.Y.1 e' sempre possibile, purche' sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.
2. Quando il nuovo certificato di circolazione A.Y.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, esso deve obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale e' stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

Allegato - art. 11

Articolo 11
Rilascio a posteriori di certificati di circolazione A.Y.1
1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non e' stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione al momento dell'esportazione delle merci, il certificato A.Y.1 puo' essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci ad esso relative.
In tal caso, l'esportatore deve:
farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie della merce, la sua quantita', l'imballaggio ed i contrassegni distintivi di cui essa e' munita, nonche' il luogo e la data di spedizione;
attestare che non e' stato rilasciato alcun certificato di circolazione A.Y.1 al momento dell'esportazione della merce in questione, precisando i motivi;
accludere un modulo di certificato AY.I debitamente compilato e firmato.
2. La dogana puo' procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione A.Y.1 soltanto dopo avere verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati di circolazione A.Y.1 rilasciati a posteriori debbono recare la menzione "RILASCIATO A POSTERIORI".
La dogana non puo' tuttavia rilasciare a posteriori il certificato di circolazione A.Y.1 qualora le merci abbiano ricevuto per destinazione il territorio d'un paese facente parte della Convenzione, soltanto dopo la loro effettiva esportazione.

Allegato - art. 12

Articolo 12
Rilascio di duplicati
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.Y.1, l'esportatore puo' chiedere alla dogana che lo aveva rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di questa ultima. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare la menzione "DUPLICATO" scritta in inchiostro rosso.
Il duplicato ha valore dalla data alla quale e' stato vistato il certificato A.Y.1 originale.

Allegato - art. 13

Articolo 13
Trasporto diretto delle merci
E' considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza transito sul territorio di un paese che non fa parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese.
Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:
a) gli scali nel porti situati nel territorio di paesi terzi che non fanno parte della Convenzione;
b) i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano dovuti a cause marittime;
c) il transito sul territorio di uno o piu' paesi che non fanno parte della Convenzione o il trasbordo in tali paesi, quando l'attraversamento si effettui con un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro o in uno Stato associato;
d) il transito sul territorio di uno o piu' paesi che non fanno parte della Convenzione quando l'attraversamento di tali paesi sia effettuato per ragioni geografiche.
In tal caso e qualora i prodotti non siano accompagnati da un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato associato, le merci debbono transitare per uno dei porti seguenti:
Beira (Africa orientale porto- per gli scambi con il Congo
ghese) (Leopoldville)
Durban, Citta del Capo, Port per gli scambi con il Congo
Elisabeth (Sudafrica) (Leopoldville)
Algeri, Bona, Orano (Algeria) per gli scambi con il Niger
Lobito (Angola) per gli scambi con il Congo
(Leopoldville)
Bathurst ed altri porti della per gli scambi con il Senegal
foce del fiume Gambia
Tema, Takoradi, Acora (Gana) per gli scambi con l'Alto
Volta
Bata (Guinea spagnola) per gli scambi con il Gabon
Conakry (Guinea) per gli scambi con il Mali
Mombassa (Kenya) per gli scambi con il Burundi,
il Congo (Leopoldville) e il
Ruanda
Tripoli (Libia) per gli scambi con il Niger e
il Ciad
Burutu, Wari (Nigeria) per gli scambi con il Camerun,
il Niger e il Ciad
Calabar (Nigeria) per gli scambi con il Camerun
Lagos, Apapa (Nigeria) per gli scambi con il Camerun,
il Dahomey, il Niger e il Ciad
Porto Harcourt (Nigeria) per gli scambi con il Camerun
e il Ciad
Porto Sudan (Sudan) per gli scambi con il Ciad
Dar-es-Salam (Tanganica) per gli scambi con il Congo
(Leopoldville)

Allegato - art. 14

Articolo 14
1. In caso di attraversamento del territorio dei paesi indicati all'articolo 13, le merci debbono rimanere sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito e non debbono esservi messe in libero pratica. Durante la loro permanenza nel paese di transito, le merci possono essere oggetto unicamente delle ordinarie manipolazioni intese a garantirne la conservazione tal quali.
2. La prova dell'adempimento delle suddette condizioni e' fornita dalla presentazione d'una attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese fi transito, recante:
una descrizione esatta della merce;
la data, d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi;
una dichiarazione delle condizioni in cui e' avvenuta la permanenza delle merci.
Qualora sia impossibile produrre una siffatta attestazione, la dogana terra' conto di qualsiasi documento probante che le verra' esibito.

Allegato - art. 15

Articolo 15
Attestazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione
I certificati di circolazione A.Y.1 presentati alla dogana dello Stato membro o dello Stato associato importatore dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione, di cui all' articolo 9 della decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione possono essere accettati in applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del sudcetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.
Prescindendo da quanto precede, la dogana dello Stato membro o dello Stato associato importatore puo' accettare i certificati di circolazione quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine.

Allegato - art. 16

Articolo 16
Discordanza tra il certificato di circolazione A.Y.1 e le merci
Lievi discordanze tra il dichiarato del certificato di circolazione. A.Y.1 e le merci importate non comportano ipso facto, la nullita' del certificato, se risulta chiaramente che il certificato si riferisce effettivamente alle merci predette.

Allegato - art. 17

Articolo 17
I paesi membri dell'Associazione prendono le necessaria misure al fine di evitare che le merci che vengono scambiate tra i paesi dell'Associazione sotto la scorta di un certificato A.Y.1 e che durante il trasporto effettuano una sosta In un porto franco, in una zona franca o in uno scalo merci franco, situati sul loro territorio;
subiscano, durante tale sosta, sostituzioni o manipolazioni.

Allegato - art. 18

Articolo 18
Sono esenti dalla presentazione di un certificato di circolazione A.Y.1 soltanto le piccole spedizioni ed i bagagli personali purche' siano costituiti da merci che rispondano alle condizioni previste nell'articolo 12 della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 3966.

Allegato - art. 19

Articolo 19
Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione A.Y.1 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta la dogana del paese importatore nutra dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni fornite alla dogana del paese esportatore per quanto concerne la reale origine della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

Allegato - art. 20

Articolo 20
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, la dogana del paese trasportatore rimanda il certificato alla dogana del paese esporiatore, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Essa fornisce nell'ambito del possibile, tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le menzioni contenute nel certificato siano inesatte.

Allegato - art. 21

Articolo 21
I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alla dogana del paese importatore. Essi debbono permettere di accertare se il certificato contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Allegato - art. 22

Articolo 22
Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra la dogana del paese importatore e quella del paese esportatore, o qualora esse pongano un problema di interpretazione della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966, le contestazioni stesse vengono sottoposte alle autorita' designate dal Consiglio di Associazione.

Allegato - art. 23

Articolo 23
Ai fini del controllo a posteriori contemplato nel presente articolo, i documenti di esportazione o le copie di certificati di circolazione che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese membro esportatore per un periodo di due anni.
Visto, il Ministro per le finanze: PRETI
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