Monitoring Gesetzessammlung

065U1285

IT - DPR

065U1285

Inclusione dell'abitato di Castelbottaccio (Campobasso) tra quelli da consolidare a cura e spesa dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1965 n. 1285)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 631, emesso nell'adunanza del 29 aprile 1965;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV.
agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Castelbottaccio, in provincia di Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 4 agosto 1965 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 4. - VILLA
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