Monitoring Gesetzessammlung

066U1351

IT - DPR

066U1351

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 dicembre 1966 n. 1351)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , la voce n. 29 e' sostituita dalla seguente:
29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno,
titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione........... L. 10
A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella
categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione........... " 10
Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi.................................. " 220
per ogni 500 grammi o frazione in piu'............... " 110
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

Art. 2

Nella rubrica "Limiti massimi di peso" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , le voci n. 7 e n. 8 e la lettera b) della voce n. 10 sono sostituite dalle seguenti:
n. 7 - Cartoline illustrate, biglietti da visita,
stampe augurali contenenti non piu di cinque parole di
convenevoli manoscritti, fatture commerciali, estratti
di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di
commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla
voce 10 della tabella n. 1............................ gr. 15
n. 8 - Stampe augurali contenenti convenevoli redat
ti interamente a stampa e partecipazioni di nascita,
morte, matrimonio, ecc................................ " 20
n. 10 - Pacchi:
b) Pacchi urgenti..................................... kg. 5

Art. 3

Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , le voci n. 4 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:
n. 4 - Cartoline illustrate, biglietti da visita o stampe augurali con non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della Tabella n. 1, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
n. 5 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni cm. 23,5 X 12 - Tolleranza in piu' mm. 2.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 16. - VILLA
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