Monitoring Gesetzessammlung

063U1538

IT - DPR

063U1538

Inclusione dell'abitato di Ligonchio di Sotto tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963 n. 1538)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto in data 18 giugno 1963, n. 1099;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ligonchio di Sotto, in provincia di Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1963 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 82. - VILLA
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