062U1912
062U1912
Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 dicembre 1962 n. 1912)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella, legge 5 luglio 1984, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, e ne e' stato approvato lo statuto; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 19, maggio 1962, contenente proposte di modifiche al predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , e' modificato come appresso. - Gli articoli 5, 6 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti "Art. 5. - Il presidente dell'Ente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere confermato. Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni. Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti, ciascuno dei quali puo' sostituirlo in caso di assenza o impedimento previa apposita delega. I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione del presidente e proposta del Consiglio di amministrazione. Come il presidente, durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati". "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto oltre che dal presidente e dai due vice presidenti dell'Ente: a) da sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato e precisamente: 1) uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) uno del Ministero degli affari esteri; 3) uno del Ministero delle finanze; 4) uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) uno del Ministero dei trasporti; 6) uno del Ministero dell'industria e del commercio; b) uno del Ministero del commercio con l'estero: 8) da due membri in rappresentanza del comune di Padova, designati dalla Giunta municipale; c) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova, designato dalla Giunta provinciale; d) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, designato dalla Giunta camerale; e) da sette membri in rappresentanza rispettivamente: degli industriali; degli agricoltori; dei coltivatori diretti; dei commercianti; degli artigiani; dei dirigenti di aziende industriali; dei dirigenti di aziende commerciali; designati dalle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria. A coprire altri eventuali posti di consigliere, sino Ad un massimo di ventinove, compresi il presidente ed i due vice presidenti, potranno essere nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre persone che per la loro attivita' e competenza diano sicuro affidamento di poter avvantaggiare l'Ente. Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno". "Art. 10. - Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione, nonche' al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto. I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e ai due vice presidenti dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi li presiede. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato esecutivo si radunera', previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterra' opportuno o quando ne facciano domanda due membri. Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito da uno dei due vice presidenti o da un altro membro del Comitato per ordine di anzianita' di eta', previa apposita delega. Il Comitato potra' nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o piu' persone per l'espletamento di compiti necessari all'attivita' dell'Ente. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti. Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennita' speciale in relazione al pregio e continuita' della opera prestata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1962 SEGNI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 13. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella, legge 5 luglio 1984, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, e ne e' stato approvato lo statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 19, maggio 1962, contenente proposte di modifiche al predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Padova", con sede in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260 , e' modificato come appresso. - Gli articoli 5, 6 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti "Art. 5. - Il presidente dell'Ente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere confermato.
Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni.
Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti, ciascuno dei quali puo' sostituirlo in caso di assenza o impedimento previa apposita delega.
I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione del presidente e proposta del Consiglio di amministrazione.
Come il presidente, durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati".
"Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto oltre che dal presidente e dai due vice presidenti dell'Ente:
a) da sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato e precisamente:
1) uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) uno del Ministero degli affari esteri;
3) uno del Ministero delle finanze;
4) uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
5) uno del Ministero dei trasporti;
6) uno del Ministero dell'industria e del commercio;
b) uno del Ministero del commercio con l'estero:
8) da due membri in rappresentanza del comune di Padova, designati dalla Giunta municipale;
c) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova, designato dalla Giunta provinciale;
d) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, designato dalla Giunta camerale;
e) da sette membri in rappresentanza rispettivamente:
degli industriali;
degli agricoltori;
dei coltivatori diretti;
dei commercianti;
degli artigiani;
dei dirigenti di aziende industriali;
dei dirigenti di aziende commerciali;
designati dalle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria.
A coprire altri eventuali posti di consigliere, sino Ad un massimo di ventinove, compresi il presidente ed i due vice presidenti, potranno essere nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre persone che per la loro attivita' e competenza diano sicuro affidamento di poter avvantaggiare l'Ente.
Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno".
"Art. 10. - Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione, nonche' al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto.
I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e ai due vice presidenti dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti.
Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi li presiede.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Comitato esecutivo si radunera', previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterra' opportuno o quando ne facciano domanda due membri.
Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito da uno dei due vice presidenti o da un altro membro del Comitato per ordine di anzianita' di eta', previa apposita delega.
Il Comitato potra' nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o piu' persone per l'espletamento di compiti necessari all'attivita' dell'Ente.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti.
Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennita' speciale in relazione al pregio e continuita' della opera prestata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1962 SEGNI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 13. - VILLA