Monitoring Gesetzessammlung

062U0537

IT - DPR

062U0537

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della provincia di Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 537)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche nonche' armonichette a bocca; Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 11 luglio 1960, stipulato tra la Delegazione Industriale delle Fabbriche di Voci per Fisarmoniche, assistita dall'Associazione Provinciale degli Industriali, e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale U.I.L. - FISAR; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5, della provincia di Ancona, in data 22 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 11 luglio 1960, relativo ai lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della, provincia di Ancona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 139. - VILLA

Accordo collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 LUGLIO 1960, PER I LAVORATORI A DOMICILIO ADDETTI AL MONTAGGIO DI VOCI PER FISARMONICHE DELLA PROVINCIA DI ANCONA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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